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Legge 9 gennaio 1989, n. 13 "Disposizioni per favorire il superamento e
l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici
privati." (Pubblicata
nella G. U. 26 gennaio 1989, n. 21) 1.
1. I
progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici, ovvero alla
ristrutturazione di interi edifici, ivi compresi quelli di edilizia
residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, presentati dopo sei
mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono redatti in
osservanza delle prescrizioni tecniche previste dal comma 2. (1)Si ricorda che con Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 (G.U.
23 giugno 1989, n. 145, S.O.) sono state approvate le citate
prescrizioni tecniche. 2.
1. Le
deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli
edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui
all'articolo 27, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed
all'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1978, n. 384, nonché la realizzazione di percorsi attrezzati
e la installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la
mobilità dei ciechi all'intemo degli edifici privati, sono approvate
dall'assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con
le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo e terzo comma, del
codice civile. 3.
1. Le
opere di cui all'articolo 2 possono essere realizzate in deroga alle
norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, anche per i
cortili e le chiostrine interni ai fabbricati o comuni o di uso comune a
più fabbricati (2). (2) Si ricorda che il comma è stato cosí sostituito dall'art. 1 della
Legge 27 febbraio 1989, n. 62 (G.U. 27 febbraio 1989, n. 48). 4.
1.
Per gli interventi di cui all'articolo 2, ove l'immobile sia soggetto al
vincolo di cui all'articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, le
regioni, o le autorità da esse subdelegate, competenti al rilascio
dell'autorizzazione di cui all'articolo 7 della citata legge, provvedono
entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione della
domanda, anche impartendo, ove necessario, apposite prescrizioni. 5.
1. Nel
caso in cui per l'immobile sia stata effettuata la notifica ai sensi
dell'articolo 2 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulla domanda di
autorizzazione prevista dall'articolo 13 della predetta legge la
competente soprintendenza è tenuta a provedere entro centoventi giorni
dalla presentazione della domanda, anche impartendo, ove necessario,
apposite prescrizioni. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo
4, commi 2, 4 e 5. 6.
1. L'esecuzione
delle opere edilizie di cui all'articolo 2, da realizzare nel rispetto
delle norme antisismiche e di prevenzione degli incendi e degli
infortuni, non è soggetta all'autorizzazione di cui all'articolo 18
della legge 2 febbraio 1974, n. 64. 7.
1.
L'esecuzione delle opere edilizie di cui all'articolo 2 non è soggetta
a concessione edilizia o ad autorizzazione. Per la realizzazione delle
opere interne, come definite dall'articolo 26 della legge 28 febbraio
1985, n. 47, contestualmente all'inizio dei lavori, in luogo di quella
prevista dal predetto articolo 26, l'interessato presenta al sindaco
apposita relazione a firma di un professionista abilitato. 8.
1.
Alle domande ovvero alle comunicazioni al sindaco relative alla
realizzazione di interventi di cui alla presente legge, è allegato
certificato medico in carta libera attestante l'handicap e dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 4 della
legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risultino l'ubicazione della
propria abitazione, nonché le difficoltà di accesso. 9.
1. Per
la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e
all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti,
anche se edibiti a centri o istituti residenziali per l'assistenza ai
soggetti di cui al comma 3, sono concessi contributi a fondo perduto con
le modalità di cui al comma 2. Tali contributi sono cumulabili con
quelli concessi a qualsiasi titolo al condominio, al centro o istituto o
al portatore di handicap (3). (3) Si ricorda che il comma è stato cosí modificato dall'art. 2, L. 27
febbraio 1989, n. 62 (G.U. 27 febbraio 1989, n. 48). 10.
1. E'
istituito presso il Ministero dei lavori pubblici il Fondo speciale per
l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli
edifici privati. 11.
1. Gli
interessati debbono presentare domanda al sindaco del comune in cui è
sito l'immobile con indicazione delle opere da realizzare e della spesa
prevista entro il 1° marzo di ciascun anno. (4) Si ricorda che il comma è stato cosí modificato dall'art. 3, L. 27
febbraio 1989, n. 62 (G.U. 27 febbraio 1989, n. 48). 12.
1.
Il Fondo di cui all'articolo 10 è alimentato con lire 20 miliardi per
ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991. Al predetto onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989 all'uopo utilizzando
l'accantonamento "Concorso dello Stato nelle spese dei privati per
interventi volti al superamento delle barriere architettoniche negli
edifici" per lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1989, 1990 e
1991.
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