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Legge 12 marzo 1999, n. 68 Norme
per il diritto al lavoro dei disabili
DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI Art. 1.
1. La presente legge ha come finalità la promozione dell'inserimento e
della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del
lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Essa si
applica:
a)alle persone in età
lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai
portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione
della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle
competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in
conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per
minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2
del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della
sanità sulla base della classificazione internazionale delle
menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità;
b) alle persone invalide del
lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata
dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni
vigenti;
c) alle persone non vedenti o
sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive
modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;
d) alle persone invalide di
guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con
minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle
tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di
guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.
2. Agli effetti della presente legge si intendono per non vedenti coloro
che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non
superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione.
Si intendono per sordomuti coloro che sono colpiti da sordità dalla
nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata.
3. Restano ferme le norme per i centralinisti telefonici non vedenti di
cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni, 28
luglio 1960, n. 778, 5 marzo 1965, n. 155, 11 aprile 1967, n. 231, 3
giugno 1971, n. 397, e 29 marzo 1985, n. 113, le norme per i
massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti di cui alle leggi 21
luglio 1961, n. 686, e 19 maggio 1971, n. 403, le norme per i terapisti
della riabilitazione non vedenti di cui alla legge 11 gennaio 1994, n.
29, e le norme per gli insegnanti non vedenti di cui all'articolo 61
della legge 20 maggio 1982, n. 270. Per l'assunzione obbligatoria dei
sordomuti restano altresì ferme le disposizioni di cui agli articoli 6
e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308.
4. L'accertamento delle condizioni di disabilità di cui al presente
articolo, che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento
lavorativo dei disabili, è effettuato dalle commissioni di cui
all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, secondo i criteri
indicati nell'atto di indirizzo e coordinamento emanato dal Presidente
del Consiglio dei ministri entro centoventi giorni dalla data di cui
all'articolo 23, comma 1. Con il medesimo atto vengono stabiliti i
criteri e le modalità per l'effettuazione delle visite sanitarie di
controllo della permanenza dello stato invalidante.
5. In considerazione dei criteri adottati, ai sensi del testo unico
delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per la valutazione
e la verifica della residua capacità lavorativa derivante da infortunio
sul lavoro e malattia professionale, ai fini dell'accertamento delle
condizioni di disabilità è ritenuta sufficiente la presentazione di
certificazione rilasciata dall'INAIL.
6. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera d), l'accertamento
delle condizioni di disabilità che danno diritto di accedere al sistema
per l'inserimento lavorativo dei disabili continua ad essere effettuato
ai sensi delle disposizioni del testo unico delle norme in materia di
pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.
7. I datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti a garantire la
conservazione del posto di lavoro a quei soggetti che, non essendo
disabili al momento dell'assunzione, abbiano acquisito per infortunio
sul lavoro o malattia professionale eventuali disabilità. Art.
2.
1. Per collocamento mirato dei disabili si intende quella serie di
strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente
le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di
inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme
di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli
ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi
quotidiani di lavoro e di relazione. Art.
3. 1.
I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro
dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1
nella seguente misura:
a) sette per cento dei
lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
b) due lavoratori, se occupano
da 36 a 50 dipendenti;
c) un lavoratore, se occupano
da 15 a 35 dipendenti.
2. Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti
l'obbligo di cui al comma 1 si applica solo in caso di nuove assunzioni.
3. Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le
organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della
solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, la quota
di riserva si computa esclusivamente con riferimento al personale
tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative e l'obbligo di cui
al comma 1 insorge solo in caso di nuova assunzione.
4. Per i servizi di polizia, della protezione civile e della difesa
nazionale, il collocamento dei disabili è previsto nei soli servizi
amministrativi.
5. Gli obblighi di assunzione di cui al presente articolo sono sospesi
nei confronti delle imprese che versano in una delle situazioni previste
dagli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni, ovvero dall'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n.
863; gli obblighi sono sospesi per la durata dei programmi contenuti
nella relativa richiesta di intervento, in proporzione all'attività
lavorativa effettivamente sospesa e per il singolo ambito provinciale.
Gli obblighi sono sospesi inoltre per la durata della procedura di
mobilità disciplinata dagli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991,
n. 223, e successive modificazioni, e, nel caso in cui la procedura si
concluda con almeno cinque licenziamenti, per il periodo in cui permane
il diritto di precedenza all'assunzione previsto dall' articolo 8, comma
1, della stessa legge.
6. Agli enti pubblici economici si applica la disciplina prevista per i
datori di lavoro privati.
7. Nella quota di riserva sono computati i lavoratori che vengono
assunti ai sensi della legge 21 luglio 1961, n. 686, e successive
modificazioni, nonchè della legge 29 marzo 1985, n. 113, e della legge
11 gennaio 1994, n. 29. Art.
4.
1. Agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da
assumere, non sono computabili tra i dipendenti i lavoratori occupati ai
sensi della presente legge ovvero con contratto a tempo determinato di
durata non superiore a nove mesi, i soci di cooperative di produzione e
lavoro, nonchè i dirigenti. Per i lavoratori assunti con contratto a
tempo indeterminato parziale si applicano le norme contenute
nell'articolo 18, comma secondo, della legge 20 maggio 1970, n. 300,
come sostituito dall'articolo 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108.
2. Nel computo le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono
considerate unità.
3. I lavoratori disabili dipendenti occupati a domicilio o con modalità
di telelavoro, ai quali l'imprenditore affida una quantità di lavoro
atta a procurare loro una prestazione continuativa corrispondente
all'orario normale di lavoro in conformità alla disciplina di cui
all'articolo 11, secondo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 877, e
a quella stabilita dal contratto collettivo nazionale applicato ai
lavoratori dell'azienda che occupa il disabile a domicilio o attraverso
il telelavoro, sono computati ai fini della copertura della quota di
riserva.
4. I lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie
mansioni in conseguenza di infortunio o malattia non possono essere
computati nella quota di riserva di cui all'articolo 3 se hanno subito
una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 60 per cento o,
comunque, se sono divenuti inabili a causa dell'inadempimento da parte
del datore di lavoro, accertato in sede giurisdizionale, delle norme in
materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Per i predetti lavoratori
l'infortunio o la malattia non costituiscono giustificato motivo di
licenziamento nel caso in cui essi possano essere adibiti a mansioni
equivalenti ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori. Nel caso di
destinazione a mansioni inferiori essi hanno diritto alla conservazione
del più favorevole trattamento corrispondente alle mansioni di
provenienza. Qualora per i predetti lavoratori non sia possibile
l'assegnazione a mansioni equivalenti o inferiori, gli stessi vengono
avviati, dagli uffici competenti di cui all'articolo 6, comma 1, presso
altra azienda, in attività compatibili con le residue capacità
lavorative, senza inserimento nella graduatoria di cui all'articolo 8.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, si applicano anche al
personale militare e della protezione civile.
6. Qualora si renda necessaria, ai fini dell'inserimento mirato, una
adeguata riqualificazione professionale, le regioni possono autorizzare,
con oneri a proprio carico, lo svolgimento delle relative attività
presso la stessa azienda che effettua l'assunzione oppure affidarne lo
svolgimento, mediante convenzioni, alle associazioni nazionali di
promozione, tutela e rappresentanza, di cui all'articolo 115 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive
modificazioni, che abbiano le adeguate competenze tecniche, risorse e
disponibilità, agli istituti di formazione che di tali associazioni
siano emanazione, purchè in possesso dei requisiti previsti dalla legge
21 dicembre 1978, n. 845, nonchè ai soggetti di cui all'articolo 18
della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai fini del finanziamento delle
attività di riqualificazione professionale e della corrispondente
assistenza economica ai mutilati ed invalidi del lavoro, l'addizionale
di cui al primo comma dell'articolo 181 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,
detratte le spese per l'assegno di incollocabilità previsto
dall'articolo 180 dello stesso testo unico, per l'assegno speciale di
cui alla legge 5 maggio 1976, n. 248, e per il fondo per l'addestramento
professionale dei lavoratori, di cui all'articolo 62 della legge 29
aprile 1949, n. 264, è attribuita alle regioni, secondo parametri
predisposti dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata
"Conferenza unificata". Art. 5. 1.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro
centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, sentite le
Commissioni parlamentari competenti per materia, che esprimono il parere
entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto,
e la Conferenza unificata, sono individuate le mansioni che, in
relazione all'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche e dagli
enti pubblici non economici, non consentono l'occupazione di lavoratori
disabili o la consentono in misura ridotta. Il predetto decreto
determina altresì la misura della eventuale riduzione.
2. I datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore del
trasporto pubblico aereo, marittimo e terrestre non sono tenuti, per
quanto concerne il personale viaggiante e navigante, all'osservanza
dell'obbligo di cui all'articolo 3. Sono altresì esentati dal predetto
obbligo i datori di lavoro pubblici e privati del solo settore degli
impianti a fune, in relazione al personale direttamente adibito alle
aree operative di esercizio e regolarità dell'attività di trasporto.
3. I datori di lavoro privati e gli
enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro
attività, non possono occupare l'intera percentuale dei disabili,
possono, a domanda, essere parzialmente esonerati dall'obbligo
dell'assunzione, alla condizione che versino al Fondo regionale per
l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14 un contributo
esonerativo per ciascuna unità non assunta, nella misura di lire 25.000
per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da
emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma
1, sentita la Conferenza unificata e sentite altresì le Commissioni
parlamentari competenti per materia, che esprimono il loro parere con le
modalità di cui al comma 1, sono disciplinati i procedimenti relativi
agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali, nonchè i criteri e
le modalità per la loro concessione, che avviene solo in presenza di
adeguata motivazione.
5. In caso di omissione totale o parziale del versamento dei contributi
di cui al presente articolo, la somma dovuta può essere maggiorata, a
titolo di sanzione amministrativa, dal 5 per cento al 24 per cento su
base annua. La riscossione è disciplinata secondo i criteri previsti al
comma 7.
6. Gli importi dei contributi e della maggiorazione di cui al presente
articolo sono adeguati ogni cinque anni con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata.
7. Le regioni, entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo
23, comma 1, determinano i criteri e le modalità relativi al pagamento,
alla riscossione e al versamento, al Fondo regionale per l'occupazione
dei disabili di cui all'articolo 14, delle somme di cui al presente
articolo.
8. I datori di lavoro, pubblici e privati, possono essere autorizzati,
su loro motivata richiesta, ad assumere in un'unità produttiva un
numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio
superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del
minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive della
medesima regione. Per i datori di lavoro privati la compensazione può
essere operata in riferimento ad unità produttive ubicate in regioni
diverse.
Capo II SERVIZI DEL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO Art. 6.
1.
Gli organismi individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 del
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, di seguito denominati
"uffici competenti", provvedono, in raccordo con i servizi
sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, secondo le
specifiche competenze loro attribuite, alla programmazione,
all'attuazione, alla verifica degli interventi volti a favorire
l'inserimento dei soggetti di cui alla presente legge nonchè
all'avviamento lavorativo, alla tenuta delle liste, al rilascio delle
autorizzazioni, degli esoneri e delle compensazioni territoriali, alla
stipula delle convenzioni e all'attuazione del collocamento mirato.
2. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole:
"maggiormente rappresentative" sono sostituite dalle seguenti:
"comparativamente più rappresentative";
b)sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: "Nell'ambito di tale organismo è previsto un
comitato tecnico composto da funzionari ed esperti del settore sociale e
medico-legale e degli organismi individuati dalle regioni ai sensi
dell'articolo 4 del presente decreto, con particolare riferimento alla
materia delle inabilità, con compiti relativi alla valutazione delle
residue capacità lavorative, alla definizione degli strumenti e delle
prestazioni atti all'inserimento e alla predisposizione dei controlli
periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità. Agli oneri
per il funzionamento del comitato tecnico si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il
funzionamento della Commissione di cui al comma 1".
Capo III AVVIAMENTO AL LAVORO Art.
7.
1.
Ai fini dell'adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 3 i datori
di lavoro assumono i lavoratori facendone richiesta di avviamento agli
uffici competenti ovvero attraverso la stipula di convenzioni ai sensi
dell'articolo 11. Le richieste sono nominative per:
a) le assunzioni cui sono
tenuti i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti, nonchè i
partiti politici, le organizzazioni sindacali e sociali e gli enti da
essi promossi;
b) il 50 per cento delle
assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano da 36 a 50
dipendenti;
c) il 60 per cento delle
assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano più di 50
dipendenti.
2. I datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni in conformità a
quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'articolo 22, comma 1, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, salva l'applicazione delle
disposizioni di cui all'articolo 11 della presente legge. Per le
assunzioni di cui all'articolo 36, comma 1, lettera a), del
predetto decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni,
i lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8, comma
2, della presente legge hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti
della complessiva quota d'obbligo e fino al cinquanta per cento dei
posti messi a concorso.
3. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, che esercitano le
funzioni di vigilanza sul sistema creditizio e in materia valutaria,
procedono alle assunzioni di cui alla presente legge mediante pubblica
selezione, effettuata anche su base nazionale. Art. 8.
1. Le persone di cui al comma 1 dell'articolo 1, che risultano
disoccupate e aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacità
lavorative, si iscrivono nell'apposito elenco tenuto dagli uffici
competenti; per ogni persona, l'organismo di cui all'articolo 6, comma
3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato
dall'articolo 6 della presente legge, annota in una apposita scheda le
capacità lavorative, le abilità, le competenze e le inclinazioni,
nonchè la natura e il grado della minorazione e analizza le
caratteristiche dei posti da assegnare ai lavoratori disabili, favorendo
l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Gli uffici competenti
provvedono al collocamento delle persone di cui al primo periodo del
presente comma alle dipendenze dei datori di lavoro.
2. Presso gli uffici competenti è istituito un elenco, con unica
graduatoria, dei disabili che risultano disoccupati; l'elenco e la
graduatoria sono pubblici e vengono formati applicando i criteri di cui
al comma 4. Dagli elementi che concorrono alla formazione della
graduatoria sono escluse le prestazioni a carattere risarcitorio
percepite in conseguenza della perdita della capacità lavorativa.
3. Gli elenchi e le schede di cui ai commi 1 e 2 sono formati nel
rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 22 della legge 31
dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.
4. Le regioni definiscono le modalità di valutazione degli elementi che
concorrono alla formazione della graduatoria di cui al comma 2 sulla
base dei criteri indicati dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui
all'articolo 1, comma 4.
5. I lavoratori disabili, licenziati per riduzione di personale o per
giustificato motivo oggettivo, mantengono la posizione in graduatoria
acquisita all'atto dell'inserimento nell'azienda. Art. 9.
1. I datori di lavoro devono presentare agli uffici competenti la
richiesta di assunzione entro sessanta giorni dal momento in cui sono
obbligati all'assunzione dei lavoratori disabili.
2. In caso di impossibilità di avviare lavoratori con la qualifica
richiesta, o con altra concordata con il datore di lavoro, gli uffici
competenti avviano lavoratori di qualifiche simili, secondo l'ordine di
graduatoria e previo addestramento o tirocinio da svolgere anche
attraverso le modalità previste dall'articolo 12.
3. La richiesta di avviamento al lavoro si intende presentata anche
attraverso l'invio agli uffici competenti dei prospetti informativi di
cui al comma 6 da parte dei datori di lavoro.
4. I disabili psichici vengono avviati su richiesta nominativa mediante
le convenzioni di cui all'articolo 11. I datori di lavoro che effettuano
le assunzioni ai sensi del presente comma hanno diritto alle
agevolazioni di cui all'articolo 13.
5. Gli uffici competenti possono determinare procedure e modalità di
avviamento mediante chiamata con avviso pubblico e con graduatoria
limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro; la
chiamata per avviso pubblico può essere definita anche per singoli
ambiti territoriali e per specifici settori.
6. I datori di lavoro, pubblici e privati, soggetti alle disposizioni
della presente legge sono tenuti ad inviare agli uffici competenti un
prospetto dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori
dipendenti, il numero ed i nominativi dei lavoratori computabili nella
quota di riserva di cui all'articolo 3, nonchè i posti di lavoro e le
mansioni disponibili per i lavoratori di cui all'articolo 1. Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata,
stabilisce con proprio decreto, da emanare entro centoventi giorni dalla
data di cui all'articolo 23, comma 1, la periodicità dell'invio dei
prospetti e può altresì disporre che i prospetti contengano altre
informazioni utili per l'applicazione della disciplina delle assunzioni
obbligatorie. I prospetti sono pubblici. Gli uffici competenti, al fine
di rendere effettivo il diritto di accesso ai predetti documenti
amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, dispongono
la loro consultazione nelle proprie sedi, negli spazi disponibili aperti
al pubblico.
7. Ove l'inserimento richieda misure particolari, il datore di lavoro può
fare richiesta di collocamento mirato agli uffici competenti, ai sensi
degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nel caso in
cui non sia stata stipulata una convenzione d'integrazione lavorativa di
cui all'articolo 11, comma 4, della presente legge.
8. Qualora l'azienda rifiuti l'assunzione del lavoratore invalido ai
sensi del presente articolo, la direzione provinciale del lavoro redige
un verbale che trasmette agli uffici competenti ed all'autorità
giudiziaria. Art. 10.
1. Ai lavoratori assunti a norma della presente legge si applica il
trattamento economico e normativo previsto dalle leggi e dai contratti
collettivi.
2. Il datore di lavoro non può chiedere al disabile una prestazione non
compatibile con le sue minorazioni.
3. Nel caso di aggravamento delle condizioni di salute o di
significative variazioni dell'organizzazione del lavoro, il disabile può
chiedere che venga accertata la compatibilità delle mansioni a lui
affidate con il proprio stato di salute. Nelle medesime ipotesi il
datore di lavoro può chiedere che vengano accertate le condizioni di
salute del disabile per verificare se, a causa delle sue minorazioni,
possa continuare ad essere utilizzato presso l'azienda. Qualora si
riscontri una condizione di aggravamento che, sulla base dei criteri
definiti dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1,
comma 4, sia incompatibile con la prosecuzione dell'attività
lavorativa, o tale incompatibilità sia accertata con riferimento alla
variazione dell'organizzazione del lavoro, il disabile ha diritto alla
sospensione non retribuita del rapporto di lavoro fino a che
l'incompatibilità persista. Durante tale periodo il lavoratore può
essere impiegato in tirocinio formativo. Gli accertamenti sono
effettuati dalla commissione di cui all'articolo 4 della legge 5
febbraio 1992, n. 104, integrata a norma dell'atto di indirizzo e
coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4, della presente legge, che
valuta sentito anche l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato
dall'articolo 6 della presente legge. La richiesta di accertamento e il
periodo necessario per il suo compimento non costituiscono causa di
sospensione del rapporto di lavoro. Il rapporto di lavoro può essere
risolto nel caso in cui, anche attuando i possibili adattamenti
dell'organizzazione del lavoro, la predetta commissione accerti la
definitiva impossibilità di reinserire il disabile all'interno
dell'azienda.
4. Il recesso di cui all'articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio
1991, n. 223, ovvero il licenziamento per riduzione di personale o per
giustificato motivo oggettivo, esercitato nei confronti del lavoratore
occupato obbligatoriamente, sono annullabili qualora, nel momento della
cessazione del rapporto, il numero dei rimanenti lavoratori occupati
obbligatoriamente sia inferiore alla quota di riserva prevista
all'articolo 3 della presente legge.
5. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è
tenuto a darne comunicazione, nel termine di dieci giorni, agli uffici
competenti, al fine della sostituzione del lavoratore con altro avente
diritto all'avviamento obbligatorio.
6. La direzione provinciale del lavoro, sentiti gli uffici competenti,
dispone la decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione
ordinaria e la cancellazione dalle liste di collocamento per un periodo
di sei mesi del lavoratore che per due volte consecutive, senza
giustificato motivo, non risponda alla convocazione ovvero rifiuti il
posto di lavoro offerto corrispondente ai suoi requisiti professionali e
alle disponibilità dichiarate all'atto della iscrizione o reiscrizione
nelle predette liste.
Capo IV CONVENZIONI E INCENTIVI Art.
11.
1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, gli uffici
competenti, sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato
dall'articolo 6 della presente legge, possono stipulare con il datore di
lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma
mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla
presente legge.
2. Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le
modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad
effettuare. Tra le modalità che possono essere convenute vi sono anche
la facoltà della scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini con
finalità formative o di orientamento, l'assunzione con contratto di
lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli
previsti dal contratto collettivo, purchè l'esito negativo della prova,
qualora sia riferibile alla menomazione da cui è affetto il soggetto,
non costituisca motivo di risoluzione del rapporto di lavoro.
3. La convenzione può essere stipulata anche con datori di lavoro che
non sono obbligati alle assunzioni ai sensi della presente legge.
4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro
convenzioni di integrazione lavorativa per l'avviamento di disabili che
presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel
ciclo lavorativo ordinario.
5. Gli uffici competenti promuovono ed attuano ogni iniziativa utile a
favorire l'inserimento lavorativo dei disabili anche attraverso
convenzioni con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e con i consorzi
di cui all'articolo 8 della stessa legge, nonchè con le organizzazioni
di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 6
della legge 11 agosto 1991, n. 266, e comunque con gli organismi di cui
agli articoli 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con
altri soggetti pubblici e privati idonei a contribuire alla
realizzazione degli obiettivi della presente legge.
6. L'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo
23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente
legge, può proporre l'adozione di deroghe ai limiti di età e di durata
dei contratti di formazione-lavoro e di apprendistato, per le quali
trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3 ed al primo
periodo del comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994,
n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.
451. Tali deroghe devono essere giustificate da specifici progetti di
inserimento mirato.
7. Oltre a quanto previsto al comma 2, le convenzioni di integrazione
lavorativa devono:
a) indicare dettagliatamente
le mansioni attribuite al lavoratore disabile e le modalità del loro
svolgimento;
b) prevedere le forme di
sostegno, di consulenza e di tutoraggio da parte degli appositi servizi
regionali o dei centri di orientamento professionale e degli organismi
di cui all'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di
favorire l'adattamento al lavoro del disabile;
c) prevedere verifiche
periodiche sull'andamento del percorso formativo inerente la convenzione
di integrazione lavorativa, da parte degli enti pubblici incaricati
delle attività di sorveglianza e controllo. Art.
12.
1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9 e 11, gli
uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati
soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3, con le cooperative sociali
di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8
novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e con i disabili
liberi professionisti, anche se operanti con ditta individuale, apposite
convenzioni finalizzate all'inserimento temporaneo dei disabili
appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 presso le cooperative
sociali stesse, ovvero presso i citati liberi professionisti, ai quali i
datori di lavoro si impegnano ad affidare commesse di lavoro. Tali
convenzioni, non ripetibili per lo stesso soggetto, salvo diversa
valutazione del comitato tecnico di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo
6, non possono riguardare più di un lavoratore disabile, se il datore
di lavoro occupa meno di 50 dipendenti, ovvero più del 30 per cento dei
lavoratori disabili da assumere ai sensi dell'articolo 3, se il datore
di lavoro occupa più di 50 dipendenti.
2. La convenzione è subordinata alla sussistenza dei seguenti
requisiti:
a) contestuale assunzione a
tempo indeterminato del disabile da parte del datore di lavoro;
b) copertura dell'aliquota
d'obbligo di cui all'articolo 3 attraverso l'assunzione di cui alla
lettera a);
c) impiego del disabile presso
la cooperativa sociale ovvero presso il libero professionista di cui al
comma 1, con oneri retributivi, previdenziali e
assistenziali a carico di questi ultimi, per tutta la durata della
convenzione, che non può eccedere i dodici mesi, prorogabili di
ulteriori dodici mesi da parte degli uffici competenti;
d) indicazione nella
convenzione dei seguenti elementi:
1) l'ammontare delle commesse che il datore di lavoro si impegna ad
affidare alla cooperativa ovvero al libero professionista di cui al
comma 1; tale ammontare non deve essere inferiore a quello che consente
alla cooperativa stessa ovvero al libero professionista di cui al comma
1 di applicare la parte normativa e retributiva dei contratti collettivi
nazionali di lavoro, ivi compresi gli oneri previdenziali e
assistenziali, e di svolgere le funzioni finalizzate all'inserimento
lavorativo dei disabili;
3) l'indicazione del percorso formativo personalizzato.
3. Alle convenzioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni dell'articolo 11, comma 7.
4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro
privati soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3 e con le
cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b),
della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni,
apposite convenzioni finalizzate all'inserimento lavorativo temporaneo
dei detenuti disabili. Art.13.
1. Attraverso le convenzioni di cui all'articolo 11, gli uffici
competenti possono concedere ai datori di lavoro privati, sulla base dei
programmi presentati e nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui
al comma 4 del presente articolo:
a) la fiscalizzazione totale,
per la durata massima di otto anni, dei contributi previdenziali ed
assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base
alla presente legge, abbia una riduzione della capacità lavorativa
superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza
categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in
materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;
la medesima fiscalizzazione viene concessa in relazione ai lavoratori
con handicap intellettivo e psichico, assunti in base alla
presente legge, indipendentemente dalle percentuali di invalidità,
previa definizione da parte delle regioni di criteri generali che
consentano di contenere gli oneri a tale titolo nei limiti del 10 per
cento della quota di loro competenza a valere sulle risorse annue di cui
al comma 4 e con indicazione delle modalità di utilizzo delle risorse
eventualmente non impiegate;
b) la fiscalizzazione nella
misura del 50 per cento, per la durata massima di cinque anni, dei
contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore
disabile che, assunto in base alla presente legge, abbia una riduzione
della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per
cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui
alle tabelle citate nella lettera a);
c) il rimborso forfettario
parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro
per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con
riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento o per
l'apprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione
delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo
l'integrazione lavorativa del disabile.
2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono estese anche ai datori di
lavoro che, pur non essendo soggetti agli obblighi della presente legge,
procedono all'assunzione di disabili.
3. Il datore di lavoro che, attraverso le convenzioni stipulate ai sensi
dell'articolo 11, assicura ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1
la possibilità di svolgere attività di tirocinio finalizzata
all'assunzione, per un periodo fino ad un massimo di dodici mesi,
rinnovabili per una sola volta, assolve per la durata relativa l'obbligo
di assunzione. I datori di lavoro sono tenuti ad assicurare i
tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro, mediante convenzioni con
l'INAIL, e per la responsabilità civile. I relativi oneri sono posti a
carico del Fondo di cui al comma 4.
4. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per il diritto
al lavoro dei disabili, per il cui finanziamento è autorizzata la spesa
di lire 40 miliardi per l'anno 1999 e lire 60 miliardi a decorrere
dall'anno 2000.
5. Dopo cinque anni, gli uffici competenti sottopongono a verifica la
prosecuzione delle agevolazioni di cui al comma 1 del presente articolo.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a lire 40 miliardi
per l'anno 1999 e a lire 60 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000,
si provvede mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 29-quater del decreto-legge 31 dicembre
1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1997, n. 30. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono
esserlo in quelli successivi.
7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
8. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da
emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma
1, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sentita la Conferenza unificata, sono indicati
i criteri e le modalità per la ripartizione fra le regioni delle
disponibilità del Fondo di cui al comma 4, nonchè la disciplina dei
procedimenti per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 1.
9. Il Governo della Repubblica, entro tre anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, procede ad una verifica degli effetti delle
disposizioni del presente articolo e ad una valutazione dell'adeguatezza
delle risorse finanziarie ivi previste. Art.
14. 1.
Le regioni istituiscono il Fondo regionale per l'occupazione dei
disabili, di seguito denominato "Fondo", da destinare al
finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei
relativi servizi.
2. Le modalità di funzionamento e gli organi amministrativi del Fondo
sono determinati con legge regionale, in modo tale che sia assicurata
una rappresentanza paritetica dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei
disabili.
3. Al Fondo sono destinati gli importi derivanti dalla irrogazione delle
sanzioni amministrative previste dalla presente legge ed i contributi
versati dai datori di lavoro ai sensi della presente legge, nonchè il
contributo di fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque
interessati.
4. Il Fondo eroga:
a) contributi agli enti
indicati nella presente legge, che svolgano attività rivolta al
sostegno e all'integrazione lavorativa dei disabili;
b)contributi aggiuntivi
rispetto a quelli previsti dall'articolo 13, comma 1, lettera c);
c) ogni altra provvidenza in
attuazione delle finalità della presente legge.
Capo V SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Art.
15.
1. Le imprese private e gli enti pubblici economici che non adempiano
agli obblighi di cui all'articolo 9, comma 6, sono soggetti alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 1.000.000 per
ritardato invio del prospetto, maggiorata di lire 50.000 per ogni giorno
di ulteriore ritardo.
2. Le sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono
disposte dalle direzioni provinciali del lavoro e i relativi introiti
sono destinati al Fondo di cui all'articolo 14.
3. Ai responsabili, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, di
inadempienze di pubbliche amministrazioni alle disposizioni della
presente legge, si applicano le sanzioni penali, amministrative e
disciplinari previste dalle norme sul pubblico impiego.
4. Trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l'obbligo di
assumere soggetti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, per
ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta, per cause
imputabili al datore di lavoro, la quota dell'obbligo di cui
all'articolo 3, il datore di lavoro stesso è tenuto al versamento, a
titolo di sanzione amministrativa, al Fondo di cui all'articolo 14, di
una somma pari a lire 100.000 al giorno per ciascun lavoratore disabile
che risulta non occupato nella medesima giornata.
5. Le somme di cui ai commi 1 e 4 sono adeguate ogni cinque anni con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Art.
16.
1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 4, e 5,
comma 1, i disabili possono partecipare a tutti i concorsi per il
pubblico impiego, da qualsiasi amministrazione pubblica siano banditi. A
tal fine i bandi di concorso prevedono speciali modalità di svolgimento
delle prove di esame per consentire ai soggetti suddetti di concorrere
in effettive condizioni di parità con gli altri.
2. I disabili che abbiano conseguito le idoneità nei concorsi pubblici
possono essere assunti, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui
all'articolo 3, anche se non versino in stato di disoccupazione e oltre
il limite dei posti ad essi riservati nel concorso.
3. Salvi i requisiti di idoneità specifica per singole funzioni, sono
abrogate le norme che richiedono il requisito della sana e robusta
costituzione fisica nei bandi di concorso per il pubblico impiego. Art.
17.
1. Le imprese, sia pubbliche sia private, qualora partecipino a bandi
per appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o di
concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute a presentare
preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante
che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto
al lavoro dei disabili, nonchè apposita certificazione rilasciata dagli
uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della
presente legge, pena l'esclusione. Art. 18. 1.
I soggetti già assunti ai sensi delle norme sul collocamento obbligatorio
sono mantenuti in servizio anche se superano il numero di unità da
occupare in base alle aliquote stabilite dalla presente legge e sono
computati ai fini dell'adempimento dell'obbligo stabilito dalla stessa.
2. In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani
e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro,
di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi
dell'invalidità riportata per tali cause, nonchè dei coniugi e dei figli
di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio
e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è
riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763, è attribuita
in favore di tali soggetti una quota di riserva, sul numero di dipendenti
dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta
dipendenti, pari a un punto percentuale e determinata secondo la
disciplina di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all'articolo 4, commi
1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota è pari ad un'unità per
i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a
centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le modalità
di cui all'articolo 7, comma 1. Il regolamento di cui all'articolo 20
stabilisce le relative norme di attuazione.
3. Per un periodo di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di cui
all'articolo 23, comma 1, gli invalidi del lavoro ed i soggetti di cui
all'articolo 4, comma 5, che alla medesima data risultino iscritti nelle
liste di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni,
sono avviati al lavoro dagli uffici competenti senza necessità di
inserimento nella graduatoria di cui all'articolo 8, comma 2. Ai medesimi
soggetti si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 6. Art. 19.
1. Sono fatte salve le competenze legislative nelle materie di cui alla
presente legge delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
di Trento e di Bolzano.
Art.
20.
1. Entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1,
sono emanate, sentita la Conferenza unificata, norme di esecuzione, aventi
carattere generale, cui le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano si conformano, nell'ambito delle rispettive competenze, ai fini
dell'attuazione delle disposizioni della presente legge. Art.
21.
1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ogni due anni, entro
il 30 giugno, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di
attuazione della presente legge, sulla base dei dati che le regioni
annualmente, entro il mese di marzo, sono tenute ad inviare al Ministro
stesso. Art. 22. 1.
Sono abrogati:
a) la legge 2 aprile 1968, n.
482, e successive modificazioni; Art. 23. 1.
Le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 4, 5, commi 1, 4 e 7, 6, 9,
comma 6, secondo periodo, 13, comma 8, 18, comma 3, e 20 entrano in vigore
il giorno successivo a quello di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale.
2. Le restanti disposizioni della presente legge entrano in vigore dopo
trecento giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
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