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Provvidenze
economiche per invalidi civili, ciechi civili e sordomuti: importi e
limiti reddituali per il 2009
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Tipo di provvidenza
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Importo
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Limite di reddito
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2009
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2008
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2009
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2008
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Pensione ciechi civili assoluti
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275,91
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267,09
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14.886,28
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14.480,81
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Pensione ciechi civili assoluti (se ricoverati)
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255,13
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246,97
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14.886,28
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14.480,81
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Pensione ciechi civili parziali
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255,13
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246,97
|
14.886,28
|
14.480,81
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Pensione invalidi civili totali
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255,13
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246,97
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14.886,28
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14.480,81
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Pensione sordomuti
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255,13
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246,97
|
14.886,28
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14.480,81
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Assegno mensile invalidi civili parziali
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255,13
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246,97
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4.382,43
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4.242,42
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Indennità mensile frequenza minori
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255,13
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246,97
|
4.382,43
|
4.242,42
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Indennità accompagnamento ciechi civili assoluti
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755,71
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733,41
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Nessuno
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Nessuno
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Indennità accompagnamento invalidi civili totali
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472,00
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465,09
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Nessuno
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Nessuno
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Indennità comunicazione sordomuti
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236,15
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233,00
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Nessuno
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Nessuno
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Indennità speciale ciechi ventesimisti
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180,11
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176,00
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Nessuno
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Nessuno
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Lavoratori con drepanocitosi o talassemia major
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458,20
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443,56
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Nessuno
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Nessuno
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>>
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L’Agenzia delle entrate ha dunque
provveduto ad elaborare i moduli e le istruzioni per la richiesta del
“Bonus straordinario per famiglie, lavoratori pensionati e non
autosufficienza” previsto dal decreto-legge
185/2008.
L’Agenzia chiarisce, implicitamente ed esplicitamente, alcuni dubbi
interpretativi sorti dalla lettura del decreto-legge citato ed
evidenziati dalla nostra nostra precedente nota.
L’aspetto più rilevante e negativo riguarda i nuclei familiari in
cui sia presente un “componente portatore di handicap”.
Come noto il decreto-legge 185/2008 prevede che, in questi casi, il
bonus straordinario sia pari a 1000 euro e che il limite reddituale
complessivo del nucleo sia elevato a 35.000 euro.
Le istruzioni alla compilazione dei moduli precisano che per “componente
portatore di handicap” si intende esclusivamente il figlio
con handicap a carico del richiedente, restringendo in tal modo
la platea dei potenziali interessati.
Inoltre le istruzioni precisano che per “portatore di handicap” ci
si riferisce all’art. 3 comma 3, della legge
5 febbraio 1992, n. 104, cioè all’handicap con
connotazione di gravità.
Rimangono, quindi, esclusi dalla concessione del bonus:
- i
disabili gravi unici componenti del nucleo familiare che abbiano un
qualsiasi reddito da lavoro o assimilato;
- i
disabili gravi unici componenti del nucleo familiare che siano
titolati di pensione (non da invalidità civile) superiore ai 15.000
euro l’anno;
- i
contribuenti che abbiano a carico un coniuge o altri parenti
(diversi dai figli) pur con handicap ed un reddito complessivo
superiore ai 20 mila euro annui;
- i
lavoratori autonomi, indipendentemente dal reddito, dalla
composizione del nucleo e dalla presenza di un figlio a carico con
handicap grave.
Rimangono, inoltre, esclusi
dalla concessione del bonus maggiorato a 1000 euro:
- i
disabili gravi unici componenti del nucleo familiare che abbiano un
qualsiasi reddito da pensione (non da invalidità civile) inferiore
ai 15.000 euro l’anno (spettano loro 200 euro);
- i
contribuenti che abbiano a carico un coniuge o altri parenti
(diversi dai figli) pur con handicap ed un reddito complessivo
inferiore ai 20 mila euro annui (spettano loro bonus fra i 300 e i
600 euro) in un nucleo fino a 5 persone;
- i
contribuenti il cui figlio con handicap grave abbia percepito
redditi superiori ai 2.840,51 euro (escluse pensioni e indennità
per minorazioni civili);
- i
contribuenti con reddito inferiore ai 20.000 euro l’anno e con un
figlio a carico un figlio disabile, con handicap ma senza
connotazione di gravità.
Dopo queste importanti
precisazioni, riepiloghiamo, in parte riprendendo e in parte aggiornando
quanto già esposto nella nostra nota precedente.
A quanto ammonta il bonus
Il bonus è una misura
straordinaria, quindi verrà erogato una volta sola. Inoltre è previsto
un solo bonus per nucleo familiare. Inoltre non è concesso ai
“single” a meno che non siano pensionati e con reddito da pensione.
Il valore del bonus una tantum è variabile a seconda dei redditi
dell’intero nucleo e della composizione dello stesso.
200 euro, per il nucleo con unico componente e reddito
da pensione non superiore a 15 mila euro.
300 euro, per il nucleo familiare di due persone e
reddito non superiore a 17 mila euro.
450 euro, per il nucleo familiare di tre persone e
reddito non superiore a 17 mila euro.
500 euro, per il nucleo familiare di quattro persone e
reddito non superiore a 20 mila euro.
600 euro , per il nucleo familiare di cinque persone e
reddito non superiore a 20 mila euro.
1.000 euro, per il nucleo familiare di oltre cinque
persone e reddito non superiore a 22 mila euro.
1.000 euro, per il nucleo familiare in cui “vi siano
figli a carico del richiedente portatori di handicap ai sensi
dell’art. 3 comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore
ad euro 35.000,00.”
Come già detto la
circolare dell’Agenzia delle entrate restringe di molto il concetto
dell’handicap ai fini della concessione dei bonus, introducendo
l’elemento della gravità ed escludendo dal computo gli altri
familiari, pur con handicap, che non siano strettamente i figli a
carico.
Il decreto-legge 185/2008, in realtà, riprende il comma 1 dell'
articolo12 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (DPR 917/1986).
Il comma 1 disciplina la concessione delle detrazioni per carichi di famiglia e non si limita ai figli, ma elenca
anche una serie di altri familiari a carico. Inoltre, la maggiorazione
ivi prevista per i figli con handicap, cita semplicemente l’articolo 3
della Legge 104/1992, senza riferimento alcuno alla gravità (articolo
3, comma 3), limitazione assente anche nelle istruzioni alla redazione
della dichiarazione annuale dei redditi, approvate dalla stessa Agenzia
delle entrate.
L’interpretazione proposta dall’Agenzia delle entrate lascia
quindi il margine a contestazioni che certamente non mancheranno.
Il bonus straordinario
non sarà computato né ai fini fiscali né a quelli previdenziali e
assistenziali. Nella sostanza non occorre riportarlo nella denuncia dei
redditi.
Come si calcola il reddito
Il decreto-legge precisa
quali sono i redditi da tenere in considerazione per individuare il
diritto al bonus e il suo ammontare.
Diversamente dalla Social Card, in questo caso non si fa riferimento
all’ISEE (indicatore di situazione economica equivalente), ma alla mera
somma dei redditi di tutto il nucleo familiare, cioè del
richiedente e degli altri familiari. Più precisamente vanno sommati
esclusivamente i seguenti redditi:
- da
lavoro dipendente
- redditi
assimilati a lavoro dipendente (es. contratti a progetto, lavori
socialmente utili ecc.)
- lavoro
autonomo occasionale svolto da soggetti a carico di chi richiede il
bonus o del coniuge non a carico (l’importo da indicare può
essere desunto dalla relativa certificazione);
- redditi
fondiari ma soltanto se percepiti insieme agli altri redditi ammessi
e, comunque, di importo non superiore a 2.500 euro.
L’Agenzia delle
entrare, ampliando quanto espresso (pur in modo confuso) dal
Legislatore, precisa però che i redditi sopra elencati vanno
sommati al reddito derivante dal possesso di terreni e
fabbricati compresa la rendita dell’abitazione principale
e delle relative pertinenze.
Dalla concessione del
bonus sono esclusi i lavoratori autonomi,
indipendentemente dal reddito, dalla composizione del nucleo e dalla
presenza di un figlio a carico con handicap grave.
Non vengono, ovviamente,
computate le provvidenze economiche per invalidità civile, cecità
civile e sordomutismo che, come noto, sono escluse da imposizione IRPEF.
Quale nucleo familiare?
Il nucleo familiare cui
far riferimento è lo stesso previsto dall’articolo 12 del DPR 22
dicembre 1986, n. 917 e cioè, oltre al richiedente: il coniuge non
legalmente ed effettivamente separato; i figli, compresi quelli naturali
riconosciuti, gli adottivi, gli affidati e affiliati; altri familiari
(genitori, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle), a condizione che
siano conviventi. Di tutte queste persone, vanno sommati tutti i
relativi redditi complessivi e nel modulo va indicato il grado di
parentela con il richiedente.
Redditi e nucleo di che anno?
I richiedenti il bonus
possono scegliere se riferirsi al reddito e alla composizione del nucleo
familiare del 2007 o a quella del 2008.
Può essere un vantaggio nel caso in cui nell’anno precedente il
nucleo fosse più numeroso e i redditi inferiori.
A seconda dell’anno prescelto, variano anche le scadenze di
presentazione.
A chi presentare la richiesta?
La domanda va redatta
sui moduli predisposti dall’Agenzia delle Entrate.
I moduli sono due:
- il
primo
modulo è quello da usare se si presenta la domanda
al sostituto d’imposta, cioè il datore di lavoro o
l’ente pensionistico. Se si sceglie come anno di riferimento il
2007, il termine ultimo è il 31 gennaio 2009. È
il 31 marzo 2009, se l’anno prescelto è il 2008.
- il
secondo
modulo è quello da usare se si presenta la
domanda direttamente all’Agenzia delle entrate. In questo caso la
scadenza è il 31 marzo 2009, qualora ci si riferisca al reddito e
alla composizione del nucleo nel 2007, e il 30 giugno nel caso si
assuma a riferimento il 2008.
In entrambi i casi si può
(è consigliabile) appoggiarsi ad un CAAF (Centro autorizzato di
assistenza fiscale).
Il decreto-legge e
l’Agenzia delle entrate non sono chiari sulle procedure che debbono
seguire i titolari di sole provvidenze economiche assistenziali
(invalidi civili, ciechi civili, sordomuti e titolari di assegno
sociale), visto che di fatto non esiste un sostituto d’imposta, ma un
ente erogatore (INPS).
Come avviene il pagamento?
Il pagamento del bonus
è a cura del sostituto d’imposta (datore di lavoro, amministrazione
pubblica, ente pensionistico).
Il sostituto d’imposta per pagare il bonus usa le ritenute e i
contributi che abitualmente trattiene sugli stipendi o sulle pensioni e
che nel mese successivo versa agli enti previdenziali.
Il decreto legge stabilisce che il sostituto d’imposta effettua i
versamenti nei limiti della disponibilità di ritenute e contributi. Se
finisce i fondi, non effettua il pagamento dei bonus. Paga in ordine di
presentazione delle domande.
Comunica poi all’Agenzia delle Entrate i dati sui bonus versati e su
quelli inevasi.
I pagamenti avvengono entro il mese di febbraio 2009 per i lavoratori
dipendenti ed entro il mese di marzo per i pensionati.
Chi rimane escluso può presentare una nuova domanda all’Agenzia delle
Entrate, appoggiandosi eventualmente ad un CAAF (Centro autorizzato di
assistenza fiscale), entro il 31 marzo, oppure far valere il beneficio
in occasione della denuncia dei redditi del 2008.
Se il bonus non viene erogato attraverso il sostituto, la domanda va
presentata all’Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno a meno che non
si tratti di contribuenti obbligati alla presentazione della
dichiarazione dei redditi, nel qual caso la domanda va anticipata alla
presentazione della denuncia stessa.
Anche in questo caso il Legislatore non ha precisato i tempi e le
modalità di richiesta e di pagamento del bonus nel caso di invalidi o
pensionati sociali titolari di sole prestazioni pensionistiche
assistenziali.
da
hadylex.it 6 dicembre 2008
Carlo Giacobini
Responsabile del Centro per la documentazione legislativa
Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare
Direzione Nazionale
>>
Il
30 ottobre 2008 l’INPS ha espresso, con il messaggio n°23991
indicazioni interpretative su due definizioni: quella di handicap e
quella di disabilità. Si tratta di interpretazioni che hanno ricadute
importanti su due aspetti.
Il primo: la revisione dei certificati di handicap rilasciati ai sensi
della Legge 104/1992.
Il secondo: l’applicazione delle agevolazioni alle assunzioni – ai
sensi della Legge 68/1999 – di lavoratori con handicap intellettivo e
psichico.
leggi
il messaggio INPS n°23991
>>
Pass per gli invalidati falsificati o usati impropriamente. Solo
nei primi nove mesi del 2008, la Polizia Municipale ne ha ritirati ben
93. Soprattutto nel centro cittadino, dove trovare un parcheggio non a
pagamento è impossibile. Tra i pass ritirati, 74 erano utilizzati
impropriamente: erano quindi regolarmente rilasciati dagli uffici
comunali ma utilizzati da persone non disabili, o da conducenti che
non stavano trasportando un invalido al momento del controllo. In
questi casi, il pass viene restituito al legittimo titolare, che non
subisce alcun provvedimento. Il soggetto fermato, invece, viene
multato.
Per gli altri 19 contrassegni, si è trattato invece di pass
falsificati. In questo caso, oltre a ritirare il documento riprodotto
illecitamente, i vigili hanno denunciato i soggetti fermati
all'Autorità giudiziaria. « Il messaggio che vogliamo far passare è
che certi comportamenti devono essere puniti, perché vanno a scapito
di chi ha veramente bisogno - ha commentato il vicesindaco De Corato
- continueremo pertanto a essere inflessibili e a vigilare, sia
attraverso il controllo degli agenti della Polizia Municipale, sia
grazie agli 'occhi delle telecamere».
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