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Nel
2000 il Decreto Legislativo 130/00 (modificando il precedente D.Lgs.
109/98) ha voluto precisato una volta per tutte i criteri di
compartecipazione degli utenti per l'accesso ai servizi sociali e
sociosanitari.
In base a tale normativa, per le persone ultrasessantacinquenni non
autosufficienti e per quelle con handicap in stato di gravità si deve
calcolare la compartecipazione considerando il solo reddito dell'avente
diritto e non quello dell'intero nucleo familiare. I Comuni (titolari
dei servizi in questione) e gli Enti gestori (per i casi in cui tali
servizi siano stati terziarizzati) hanno però riscontrato una certa
difficoltà a recepire le suddette disposizioni.
Successivamente - dopo i numerosi contenziosi che si sono aperti - le
molteplici sentenze di vari Tribunali Amministrativi Regionali (TAR) e
anche un'Ordinanza del Consiglio di Stato (2594/08) hanno confermato la
validità di quel Decreto del 2000.Questa nuova Sentenza del TAR di
Milano (IV Sezione, Sentenza n. 4033 del 10 settembre 2008) si
pronuncia ancora una volta in questa direzione
segue
Sentenza TAR Lombardia Settembre 2008f
>>
PERMESSO DI LIBERA
CIRCOLAZIONE E SOSTA IN AREE PUBBLICHE
Rilascio contrassegno per invalidi
L'Assessorato
all'Urbanistica e Trasporti del Comune di Torino, in base alle normative
vigenti, ha istituito il permesso di libera circolazione e sosta, che
consente alle persone disabili (motulesi e/o non vedenti) di transitare
in zone altrimenti vietate (es. ZTL - Zona Traffico Limitato -; vie
riservate ai mezzi pubblici, ecc.) Il Decreto Ministeriale (Ministero
dei Lavori Pubblici 14/6/89, n. 236) precisa che: "Nelle aree di
parcheggio devono comunque essere previsti, nella misura minima di 1
ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore a m
3.20, e riservati gratuitamente ai veicoli al servizio di persone
disabili. Detti posti auto, opportunamente segnalati, sono ubicati in
aderenza ai percorsi pedonali e nelle vicinanze dell'accesso
dell'edificio (...). Al fine di agevolare la manovra di trasferimento
della persona su sedia a ruote in comuni condizioni atmosferiche, detti
posti auto riservati sono, preferibilmente, dotati di copertura".
Mentre, in relazione allo speciale contrassegno, il Decreto del
Presidente della Repubblica informa che: "Ai minorati fisici con
capacità di deambulazione sensibilmente ridotte è rilasciato dai
comuni, a seguito di apposita documentata istanza (anche tramite le
associazioni di categoria legalmente riconosciute), uno speciale
contrassegno che deve essere apposto sulla parte anteriore del veicolo
per poter esercitare la facoltà di cui al precedente articolo. Il
prototipo di tale contrassegno, che deve contenere appositi spazi per
l'indicazione a caratteri indelebili delle generalità e del domicilio
del minorato, sarà predisposto ed approvato con decreto del Ministro
dei lavori pubblici di concerto con quello dei trasporti entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento. Il contrassegno è valido per tutto il territorio
nazionale".
Esso
consente la libera circolazione:
nelle
aree pedonali
nelle
aree verdi
nelle
corsie preferenziali
nelle
zone a traffico limitato es. ZTL (Zona Traffico Limitato), vie riservate
ai mezzi pubblici, ecc.
durante
le giornate di blocco del traffico (per esempio il giovedì o la
domenica).
A
tale riguardo sono stati istituiti nuovi provvedimenti per la
circolazione e sosta.
L'articolo
4 bis, dell'ordinanza comunale ai sensi del D.L. n.285
("Autorizzazione speciale alla circolazione e sosta dei veicoli al
servizio di persone disabili") specifica che:
1)
le autorizzazioni e le corrispondenti facilitazioni per la circolazione
e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide, riconosciute
e garantite alle persone detentrici dello speciale contrassegno previsto
dal DPR del 24 luglio 1996 n.503 (regolamento recante norme per
l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e
servizi pubblici) e dal DPR del 16 dicembre 1992 n.495 /regolamento di
esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), sono
disciplinate con ordinanza comunale ai sensi del decreto legislativo del
30 aprile 1992 n. 285
2)
è vietato avvalersi indebitamente delle suddette facoltà con veicoli
che espongono lo speciale contrassegno invalidi, i quali non siano
condotti dallo stesso disabile titolare dell'autorizzazione ovvero non
siano al servizio diretto ed attuale dell'invalido titolare del
contrassegno medesimo
3)
è vietato esporre impropriamente lo speciale contrassegno invalidi al
di fuori delle condizioni di suo utilizzo legittimo
4)
fatta salva l'applicazione delle specifiche sanzioni previste in materia
di circolazione stradale, chiunque, in violazione dei commi 2 e 3, fa
uso indebito o improprio dello speciale contrassegno invalidi è
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro
5)
il contrassegno è immediatamente ritirato dall'agente che ne ha
accertato l'uso indebito o improprio ed inviato, entro cinque giorni,
all'ufficio comunale competente il quale ne dispone la sospensione per
un periodo di due mesi decorrenti dall'avvenuto ritiro. Nel caso di
ulteriore accertamento delle medesime violazioni l'autorizzazione è
revocata
6) lo speciale contrassegno invalidi esposto sul veicolo, nonostante sia
scaduto di validità, è immediatamente ritirato dall'agente preposto al
controllo ed inviato, entro cinque giorni, all'ufficio comunale
competente il quale provvederà al rinnovo qualora ne permangono i
requisiti di rilascio
Nelle zone in cui il parcheggio è proibito, tale permesso ha esclusiva
validità temporanea, non autorizza la sosta a tempo indeterminato. Alla
persona disabile è consentita la sosta solo per il tempo necessario
alla discesa dall'automezzo.
Nelle aree di parcheggio a pagamento non custodite, delimitate con le
strisce blu, la normativa prevede che vi debba essere almeno un
parcheggio riservato (delimitato da strisce gialle) ogni 50 posti.
Per il rilascio del permesso la persona disabile si deve rivolgere al
competente Ufficio comunale.
Sarà lo stesso Ufficio che, dopo aver fatto compilare al richiedente un
apposito modulo, prenoterà direttamente la visita medico-legale presso
l'A.S.L. 3 di Torino.
Il contrassegno (di colore arancione) ha validità massima di cinque
anni, trascorsi i quali è possibile rinnovarlo.
Il contrassegno può essere esposto coprendo i dati anagrafici del
titolare, ma lasciando in evidenza il numero identificativo e la
scadenza.
COME
per ottenere il permesso di libera circolazione è necessario compilare
il modulo di richiesta presso il competente Ufficio comunale.
Bisogna essere muniti dei seguenti documenti:
documento
di riconoscimento
codice
fiscale
l'ufficio
provvede ad acquisire dalla struttura di Medicina Legale dell'ASL la
documentazione comprovante il possesso dei requisiti
Se concesso, il Permesso di Circolazione potrà essere ritirato, anche
da un incaricato, presso l'Ufficio Permessi di Circolazione
DOVE
Comune di Torino - Divisione Ambiente e Mobilità
Settore Esercizio - Ufficio Permessi di Circolazione
Piazzale Valdo Fusi (via Cavour angolo via Accademia Albertina)
Tel 011.442.9033 - 011.442.9034
Fax 011.442.9040
ztlpermessi@comune.torino.it
QUANDO
Comune di Torino - Divisione Ambiente e Mobilità
Settore Esercizio - Ufficio Permessi di Circolazione
dal lunedì al venerdì 8.30 - 12.30
COSTO
Versamento di € 3,00 con bollettino a 3 matrici:
c.c.p. n. 86935384
intestato a "Comune di Torino - Permessi di Circolazione - Servizio
Tesoreria",
da effettuarsi presso qualsiasi Ufficio Postale.
Causale da indicare: UFFICIO PERMESSI – SPESE RILASCIO CONTRASSEGNI
L’importo di € 1,81 da corrispondere, per ogni permesso (diritti di
segreteria € 0,52 e diritto di rimborso € 1,29), continuerà ad
essere pagato in contanti, al ritiro del permesso, presso lo sportello
Cassa dell’Ufficio Permessi.
>>
E'
attivo in via sperimentale da lunedì 29 settembre il progetto
regionale "INPS ascolta", servizio telefonico specificatamente
dedicato all'ascolto e risoluzione dei problemi portati dalle persone
con disabilità e dalle loro associazioni. Il progetto nasce
dall'osservazione che per alcuni cittadini l'uso del telefono può
risultare più funzionale, oltre che essere spesso una vera e propria
necessità. Il servizio sarà in funzione dal lunedì al venerdì dalle
8.30 alle 12.00. Il numero dedicato è: 02/8893275.
>>
La
Corte Costituzionale, dopo aver rigettato tutte le motivazioni
dell’INPS e dell’Avvocatura dello Stato, richiamando il dettato
della Costituzione e richiamando le disposizioni comunitarie, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni che
escludono che l'indennità di accompagnamento possa essere attribuita
agli stranieri extracomunitari soltanto perché essi non risultano in
possesso dei requisiti di reddito già stabiliti per la carta di
soggiorno ed ora previsti, per effetto del decreto legislativo 8 gennaio
2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status
di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo) per il
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
Interessante
riportare anche la motivazione “la Corte ritiene che sia
manifestamente irragionevole subordinare l'attribuzione di una
prestazione assistenziale quale l'indennità di accompagnamento – i
cui presupposti sono, come si è detto, la totale disabilità al lavoro,
nonché l'incapacità alla deambulazione autonoma o al compimento da
soli degli atti quotidiani della vita – al possesso di un titolo di
legittimazione alla permanenza del soggiorno in Italia che richiede per
il suo rilascio, tra l'altro, la titolarità di un reddito. Tale
irragionevolezza incide sul diritto alla salute, inteso anche come
diritto ai rimedi possibili e, come nel caso, parziali, alle menomazioni
prodotte da patologie di non lieve importanza.”
da
Handylex.it
>>
Bollettino Ufficiale n. 32 del 7 / 08 / 2008
Deliberazione della Giunta Regionale 21 luglio 2008, n. 48-9266
Approvazione “Linee guida per la predisposizione dei progetti di Vita Indipendente”.
A relazione dell’Assessore Migliasso:
La legge 162/98 avente per oggetto “Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave” all’art. 36 comma 2 - lett. l - ter, prevede, tra i compiti delle Regioni quello di “disciplinare, allo scopo di garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell’autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita, non superabili mediante ausili tecnici, le modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia”.
A livello europeo, il diritto a vivere in modo indipendente è stato sancito con la Dichiarazione di Madrid nel marzo 2002 in occasione del Congresso Europeo sulla disabilità, prevedendo servizi che promuovano la vita indipendente.
Già dal 1992 la politica europea, in seguito alla prima Conferenza Europea dei Ministri responsabili per le politiche a favore delle persone con disabilità, ha perseguito la promozione dei diritti e della piena partecipazione nella società delle persone con disabilità. Successivamente la seconda Conferenza Europea, tenutasi a Malaga nel 2003, ha adottato la Dichiarazione Ministeriale “Migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità. Condurre una politica coerente per, e mediante, una piena partecipazione”.
I principi suddetti trovano, altresì, fondamento nella convenzione sui diritti delle persone con disabilità adottata il 13 dicembre 2006 dall’Assemblea generale dell’ONU, convenzione che è stata aperta, a partire dal 30.3.2007, alla firma di tutti gli stati membri.
Pertanto, in linea con i principi nazionali ed europei ed in analogia con alcune Regioni che già stavano avviando percorsi di vita indipendente, la Giunta Regionale con propria deliberazione n. 32-6868 del 5 agosto 2002 ha approvato la sperimentazione di progetti di “Vita indipendente” a sostegno delle persone portatrici di grave disabilità motoria, riconoscendo il diritto all’assistenza autogestita con uno stanziamento annuale iniziale di Euro 1.000.000,00.
Tuttavia, per non vanificare tale sperimentazione con l’avvio di progetti non rispondenti al principio ispiratore, è stato necessario, con successiva d.g.r. n. 22-8775 del 25 marzo 2003, definire ulteriori criteri.
La sperimentazione negli anni successivi è stata incrementata passando da un numero iniziale di 73 progetti ai circa 150 attuali con impegno finanziario per l’anno 2007 pari ad Euro 2.624.387,34 a dimostrazione dell’importanza dell’iniziativa stessa e dell’interesse regionale alla sua concreta attuazione.
Su tali progetti è stato effettuato un puntuale monitoraggio che ha consentito di mappare l’intero territorio piemontese e di verificare quanto sia significativo il percorso di vita autodeterminato, come processo culturale che accompagna l’evoluzione delle risposte alla disabilità.
Il monitoraggio era, tra l’altro, finalizzato alla predisposizione di puntuali linee guida, la cui adozione permetterà di superare la fase sperimentale portando a regime i progetti in essere ed a riconoscere l’assistenza autogestita quale una delle possibili risposte alla grave disabilità motoria.
Le suddette linee guida, che nello spirito di programmazione partecipata sono già state valutate dagli enti gestori delle funzioni socio assistenziali di cui all’art. 9 della l.r. 1/2004 e dalle Associazioni promotrici della sperimentazione, consentiranno agli enti gestori stessi di gestire direttamente e con uniformità i progetti di vita indipendente.
L’amministrazione regionale effettuerà un periodico monitoraggio al fine di verificare il mantenimento della peculiarità del percorso.
Pertanto, la Giunta regionale,
viste le LL. 104/92 e 162/98,
vista la l.r. 1/2004,
visto il d.lgs. 165/2001,
vista la l.r. 51/97,
visto il parere favorevole della Conferenza Regione - Autonomie Locali espresso in data 18 luglio 2008.
unanime,
delibera
- di approvare le “Linee guida per la predisposizione dei progetti di Vita Indipendente” riportate nell’allegato 1 che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
- di demandare alla Direzione Regionale competente l’adozione degli atti relativi all’attribuzione delle risorse per la prosecuzione degli progetti di Vita indipendente già in essere e per l’attivazione di nuovi progetti, secondo gli indirizzi ed i criteri approvati con il presente provvedimento;
- di dare atto che la relativa spesa trova copertura sugli stanziamenti di bilancio 2008 al capitolo 152660.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)
Allegato 1
LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PROGETTI DI “VITA INDIPENDENTE”
PREMESSA
Vita Indipendente è il diritto all’autodeterminazione della propria esistenza per affrontare e controllare in prima persona, senza scelte e decisioni altrui, il proprio quotidiano ed il proprio futuro.
L’assistenza autogestita, liberamente scelta e perseguita con determinazione, evita l’istituzionalizzazione favorendo la domiciliarità e valorizzando sia le condizioni umane della persona richiedente che le sue residue capacità lavorative.
Il primo riconoscimento nazionale alla vita indipendente trova fondamento nella legge 162/98 avente per oggetto “Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave” che, all’art. 36 comma 2 - lett. l - ter, prevede, tra i compiti delle Regioni quello di “disciplinare, allo scopo di garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell’autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita, non superabili mediante ausili tecnici, le modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia”.
L’assistenza personale è sicuramente un ausilio di cui le persone con grave disabilità motoria necessitano per consentire di passare dal ruolo di “oggetto di cura” al ruolo di “soggetto attivo”.
Tenuto conto che la classificazione ICF, attraverso un approccio bio-psico-sociale, definisce la disabilità come la conseguenza di una complessa relazione tra la condizione di salute di un individuo e l’ambiente, si rende necessario sostenere le facilitazioni ambientali da contrapporre ad ostacoli e barriere fisiche e sociali.
A livello europeo, il diritto a vivere in modo indipendente è stato sancito con la Dichiarazione di Madrid nel marzo 2002, in occasione del Congresso Europeo sulla disabilità.
Questo principio è in linea con la politica europea che fin dal 1992, in seguito alla prima Conferenza Europea dei Ministri responsabili per le politiche a favore delle persone con disabilità, ha perseguito la promozione dei diritti e della piena partecipazione nella società delle persone con disabilità. Successivamente la seconda Conferenza Europea, tenutasi a Malaga nel 2003, ha adottato la Dichiarazione Ministeriale “Migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità. Condurre una politica coerente per, e mediante, una piena partecipazione”.
I principi suddetti trovano, altresì, fondamento nella convenzione sui diritti delle persone con disabilità adottata il 13 dicembre 2006 dall’Assemblea generale dell’ONU, convenzione che è stata aperta, a partire dal 30.3.2007, alla firma di tutti gli stati membri.
DESTINATARI DEL PROGETTO
Destinatari del progetto sono:
- esclusivamente persone portatrici di grave disabilità motoria certificata ai sensi dell’art. 3 della l. 104/92, di età compresa tra i 18 e 64 anni, inserite in contesti lavorativi, o formativi, o sociali con rilevanza a favore di terzi o con riferimento all’esercizio delle responsabilità genitoriali nei confronti di figli minori. Possono permanere nel progetto già avviato le persone che abbiano compiuto 65 anni purchè ne sussistano le condizioni ed esse continuino a mantenere i requisiti suddetti.
- persone con capacità di autodeterminazione e chiara volontà di gestire in modo autonomo la propria esistenza e le proprie scelte. Devono essere consapevoli che l’assunzione di assistenti personali, individuati e formati direttamente, li vede impegnati nel ruolo di datori di lavoro con tutti i diritti e doveri che ne conseguono. Devono pertanto manifestare una chiara volontà di sperimentare e vivere il percorso di Vita indipendente.
L’assunzione di assistenti personali è finalizzata a garantire il raggiungimento/mantenimento del livello occupazionale ed una piena integrazione sociale promuovendo così il diritto alle pari opportunità, all’indipendenza, alla partecipazione.
A tale proposito nel proprio piano personalizzato gli interessati devono indicare quali positivi risultati a sostegno delle proprie esigenze e necessità intendano perseguire con l’attuazione di un progetto di vita indipendente.
TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO
- i progetti di Vita indipendente in quanto finalizzati al raggiungimento della piena autonomia personale non devono essere interpretati come interventi di sostegno al nucleo familiare, azione, peraltro, già ricompresa nei finanziamenti di cui alla l. 162/98, né come interventi sostitutivi dell’attività di assistenza tutelare, né come interventi di carattere sanitario di competenza infermieristica e/o riabilitativa;
- la persona con disabilità sceglie autonomamente il proprio assistente personale, che può essere un familiare, ed è tenuta a regolarizzarne il rapporto di lavoro nel rispetto delle forme contrattuali previste dalla normativa vigente. La titolarità e la responsabilità nella scelta, nella formazione e nella gestione del rapporto di lavoro dell’assistente personale è esclusivamente del richiedente.
CONTRIBUTO
- il contributo per la Vita indipendente di norma è alternativo all’erogazione di altri interventi di natura economica e di interventi di aiuto domestico da parte degli enti gestori. Può, tuttavia, essere parte di un progetto che vede un mix di interventi complementari concordati con l’ente gestore delle funzioni socio-assistenziali e l’ASL, quali le attività di assistenza tutelare e le cure domiciliari;
- il contributo è previsto per interventi anche della durata di 24 ore, compresi i festivi e le sostituzioni dell’assistenza personale;
- l’entità del contributo è determinata tenendo conto del reddito personale e del complesso delle risorse a disposizione della persona disabile (sia in termini di aiuti economici, sia di aiuti personali già disponibili ed utilizzati, sia abitativi e di contesto ambientale). In ogni caso deve essere garantita al disabile la possibilità di utilizzo delle risorse economiche necessarie ad assicurare la realizzazione del percorso di vita indipendente.
VALUTAZIONE DEI PIANI PROGETTUALI
- gli enti gestori delle funzioni socio assistenziali recepiscono i piani personalizzati presentati e li sottopongono alla valutazione dell’Unità Valutativa Handicap o di una apposita Commissione mista costituita da rappresentanti dei servizi socio assistenziali e dei servizi sanitari che ne concerta il contenuto, la fattibilità e l’impegno economico con gli interessati;
- i singoli piani individuali dovranno essere valutati in merito all’efficacia del progetto rispetto allo sviluppo della vita indipendente ed all’integrazione sociale;
- per la peculiarità del concetto di “vita indipendente”, così come sopra specificato, tali progetti non devono essere confusi con progetti di sostegno alla disabilità che possono essere garantiti anche con assegni di cura o con altre forme di intervento indiretto (ex l. 162/98);
- tutti i progetti di vita indipendente, a cui va garantita la continuità, devono essere sottoposti a verifica sulla base di una relazione annuale sulle spese sostenute e sull’andamento del progetto che la persona beneficiaria è tenuta a produrre attestante l’attuazione del progetto stesso;
- qualora un progetto perda la connotazione di vita indipendente, cioè vengano a mancare le condizioni o i requisiti previsti, deve essere sostituito o con un progetto di sostegno all’autonomia o con interventi diretti, finanziabili con i fondi ai sensi della legge 162/98, fatti salvi i necessari interventi sanitari e/o socio sanitari previsti dalla vigente normativa;
- contro il diniego motivato all’approvazione del progetto di vita indipendente o contro la sospensione o la revoca dello stesso trova applicazione il dispositivo di cui alla d.g.r. n. 51-11389 del 23.12.2003 - allegato B - ultimo comma.
ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE
- per ciascun progetto è previsto un contributo regionale annuale massimo pari ad euro 22.480,00. Tale finanziamento è finalizzato esclusivamente all’assunzione dell’assistenza personale e alla remunerazione delle sostituzioni. Non ricomprende pertanto spese di natura diversa.
TRASFERIMENTI
- qualora il beneficiario di un progetto di vita indipendente trasferisca la residenza in un comune rientrante nell’ambito territoriale di un altro ente gestore, quest’ultimo subentra nel finanziamento e nella verifica del progetto di cui è titolare il disabile. A tal fine le risorse destinate al progetto devono essere trasferite all’ente gestore competente per territorio;
- di tale trasferimento e degli accordi presi tra gli enti gestori deve essere data comunicazione all’amministrazione regionale, ai fini della corretta assegnazione delle risorse.
REVOCA DEL PROGETTO E DEL FINANZIAMENTO
La revoca del progetto da parte degli enti gestori e del finanziamento del progetto può essere determinata da:
- destinazione delle risorse economiche a scopi diversi da quelli definiti nelle presenti linee guida;
- inadempienze agli obblighi assunti con l’ente gestore delle funzioni socio assistenziali;
- mancato rispetto della normativa riguardante il regolare inquadramento contrattuale dell’assistente personale;
- volontà dell’interessato di sospendere il progetto di vita indipendente;
- mutamento delle condizioni/requisiti che avevano determinato la possibilità di accedere al progetto. Il mutamento dei requisiti socio sanitari deve essere validato dall’U.V.H. o dall’apposita Commissione mista
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