Aggiornamenti Normativi
II trimestre 2008

 

Il servizio di trasporto è un diritto soggettivo perfetto

(a cura di Francesco Marcellino*)

Un'importante sentenza del Tribunale di Modica, in Sicilia, obbligando i Comuni della Regione ad erogare il servizio di trasporto gratuito per gli studenti con disabilità, consente anche di riflettere su quanto sia necessario da parte di tutti - dalle istituzioni alle famiglie - lottare per il riconoscimento dei diritti


Con un'importante e chiara statuizione giudiziaria a conclusione di un procedimento civile - che chi scrive ha avuto l'onore di patrocinare - il Giudice del Tribunale di Modica (Ragusa) ha riconosciuto il 5 maggio scorso, ad uno studente minore con grave disabilità, che il servizio di trasporto è un diritto soggettivo perfetto - quale esplicazione e garanzia del diritto all'istruzione costituzionalmente garantito - e che i Comuni siciliani, grazie a un considerevole numero di atti normativi nazionali e regionali, sono obbligati a fornirlo ai propri cittadini con disabilità.

Nella suddetta pronucia del Tribunale - aderendo alla normativa vigente, nonché alla tesi manifestata dalla difesa - si è in sostanza riconosciuto che gli Enti Pubblici (i Comuni per le scuole dell'obbligo, le Province per le cosiddette "scuole superiori") non hanno potere discrezionale sulla valutazione e l'erogazione del servizio di trasporto (ad esempio a causa di esigenze di bilancio), ma l'obbligo di erogare il servizio di trasporto gratuito per gli studenti con disabilità.

Rinviando ad altra sede eventuali ulteriori approfondimenti e riflessioni, vorrei qui tuttavia evidenziare come la Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità tuteli in maniera chiara e forte la libertà e il diritto alla mobilità dei cittadini con disabilità. E quindi, ad esclusiva tutela delle persone con disabilità, come sia auspicabile una veloce ratifica dell'atto internazionale anche da parte del nostro ordinamento giuridico.

In realtà la normativa nazionale e della Regione Sicilia in tema di tutela delle persone con disabilità è di ottima fattura, ma troppo spesso disattesa o male applicata/interpretata.
Anche questo, così - insieme a molti altri fattori e cofattori - conduce a creare situazioni di emarginazione o di svantaggio sociale che stigmatizzano e discriminano il soggetto con disabilità.
Ricordo, ad esempio, che nel nostro ordinamento giuridico, con la Legge Nazionale 67/06, intitolata Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni, il Legislatore ha donato alle persone con disabilità un forte strumento di tutela.
Ad oggi, però, non sembrano sussistere precedenti giurisprudenziali sull'argomento. Ovviamente auspico che tale assenza sia da imputare all'esistenza di un sistema sociale di tutela della persona con disabilità, ma se così non fosse, occorrerebbe far meglio conoscere taluni strumenti legislativi a tutela della qualità di vita delle persone con disabilità e alla loro piena integrazione sociale (oltre che al rispetto della loro "dignità").

A tal proposito, ricordo ancora e auspico una sempre maggiore applicazione dell'articolo 14 della Legge 328/00 il quale, prevedendo che i Comuni predispongano il «progetto di vita individuale per le persone disabili», permetterebbe una personalizzazione dei trattamenti e dei servizi necessari al cittadino e, altresì, un'eventuale maggiore efficacia rivendicativa innanzi agli organi giudiziari, allorquando i servizi e le prestazioni non siano forniti dagli organi competenti.

Ritengo vivamente che la "vittoria di una persona con disabilità" sia la vittoria di tutte le persone con disabilità. L'intento, così, è quello di desiderare che "non accada mai più". Nascere o diventare persone con disabilità non è una colpa. Credo dunque che le persone con disabilità, la società e le istituzioni debbano avere ben presente la distinzione tra atti di pietismo, favori concessi o privilegi riconosciuti e, invece, i diritti: tra essi vi sono grandi differenze.
Tutti - dalle famiglie alla società alle istituzioni - dobbiamo lottare per il riconoscimento dei diritti, soprattutto in via preventiva e non solo giudiziaria affinché le persone con disabilità e le loro famiglie non debbano sopportare ulteriori pesi e fatiche, ma essere agevolati (non già favoriti o privilegiati) nell'agire quotidiano.

*Avvocato. Consulente legale dell'ANFFAS (Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale).

Da superando.it

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Il Presidente del Consiglio Romano Prodi e i Ministri della Salute Livia Turco e dell’Economia Tommaso Padoa Schioppa hanno firmato il Dpcm contenente i nuovi Livelli essenziali di assistenza erogati dal Servizio sanitario nazionale.

Per il Ministro della Salute Livia Turco, con questo atto “si conclude anche la seconda parte del Patto per la Salute sottoscritto nell’ottobre del 2006 con le Regioni per il rilancio della sanità pubblica italiana attraverso il suo risanamento economico e finanziario e, per l’appunto, con l’aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza per venire incontro ai nuovi bisogni di salute della popolazione”.

I nuovi Lea contengono infatti numerose novità rispetto all’attuale elenco di prestazioni e servizi erogati dal Ssn. Il Dpcm contiene anche il nuovo “nomenclatore tariffario dei presidi, delle protesi e degli ausili” e i nuovi elenchi delle malattie croniche e delle malattie rare esentate dal pagamento del ticket.

In sintesi, i nuovi Livelli essenziali di assistenza ridefiniscono il “paniere” dei servizi e delle prestazioni offerte dal Ssn a tutti i cittadini, per un totale di oltre 5.700 tipologie di prestazioni e servizi per la prevenzione, la cura e la riabilitazione.

Ecco i “numeri” principali dei Lea:
  • 500 classi di prestazioni ospedaliere. In queste classi sono comprese tutte le prestazioni giudicate appropriate per il paziente in regime di ricovero ospedaliero ordinario o diurno (tranne quelle esplicitamente escluse, come le prestazioni di chirurgia estetica), cui si aggiungono tutte le prestazioni di pronto soccorso.
  • 2.230 prestazioni specialistiche.
  • 190 tipi di ausili monouso.
  • 1.670 protesi su misura (contando i diversi modelli o misure per tipo, gli aggiuntivi e le riparazioni).
  • 1.010 ausili di serie (contando i diversi modelli e misure per tipo, gli aggiuntivi).
  • 78 programmi di prevenzione collettiva per altrettante patologie prevenibili.
  • 20 tipi di prestazioni termali.
  • 10 tipologie di assistenza domiciliare e residenziali per anziani non autosufficienti.
  • 4 tipologie di prestazioni riabilitative intensive extraospedaliere.
  • 25 altre tipologie di prestazioni per soggetti appartenenti ad aree di bisogno socio-sanitario complesso ( salute mentale, dipendenze, disabilità ecc).

 23 aprile 2008                                            segui le prinipali novità dei LEA

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Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) di Brescia, con la Sentenza n. 350 del 2 aprile 2008, ha accolto i ricorsi proposti dall' ANFFAS di Brescia ONLUS e da numerose famiglie, annullando i regolamenti che disciplinavano la compartecipazione al costo dei servizi CSE (Centro Socio-Educativo), CDD (Centro Diurno per Persone con Disabilità) e SFA (Servizio di Formazione all'Autonomia) dei Comuni di Cellatica, Gussago e Ome e dell'Assemblea dei Sindaci del Distretto Sociosanitario 2 dell'ASL di Brescia (comprendente anche i Comuni di Ospitaletto, Rodengo-Saiano, Castegnato, Travagliato, Berlingo, Torbole-Casaglia, Castelmella e Roncadelle). Sono ormai più di dieci anni che le persone con disabilità e le loro associazioni si stanno battendo per "pagare il giusto", rispetto ai servizi di cui fruiscono. Era stato infatti il Decreto Legislativo 130/00 a introdurre il principio in base al quale, ai fini della compartecipazione al costo dei servizi sociosanitari, la situazione economica di cui tener conto dev'essere solo quella dell'assistito e non quella del nucleo familiare in cui è inserito e che se ne fa carico. In tutti questi anni, però, la maggior parte degli enti locali si è opposta all'applicazione di tale principio, trincerandosi dietro alla mancata approvazione di un decreto attuativo. La recente Sentenza del TAR di Brescia - che pur mantiene qualche elemento di criticità - assume dunque un'importanza fondamentale, perché riconosce la fondatezza di molte delle rivendicazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie in materia di compartecipazione al costo dei servizi. Viene confermato, ad esempio, che il principio della situazione economica del solo assistito è immediatamente precettivo e quindi vincolante per i Comuni, anche in assenza del decreto attuativo. La Sentenza afferma inoltre che la possibilità di allargare la valutazione della situazione economica all'intero nucleo familiare dev'essere limitata ad ipotesi assolutamente marginali, che devono tenere conto «delle concrete condizioni di vita di una famiglia che accoglie al suo interno una persona svantaggiata». Il TAR ha quindi ritenuto del tutto irragionevoli i regolamenti che prevedevano che le persone con disabilità partecipassero al costo dei servizi anche se privi di reddito, o in possesso di redditi inferiori al minimo vitale, o comunque minimi: i regolamenti comunali sono quindi stati annullati. Non solo, i giudici hanno sottolineato la necessità che i Comuni assumano le loro scelte in materia di partecipazione al costo dei servizi da parte dei cittadini, svolgendo approfondite indagini che valutino le conseguenze della disabilità sul bilancio familiare. Si è inoltre precisato che le provvidenze economiche erogate a titolo assistenziale (quali pensioni di invalidità e indennità di accompagnamento) non costituiscono entrate, in quanto redditi esenti ai fini IRPEF, come già recentemente affermato anche dal TAR di Milano, con la Sentenza n. 303 del 7 febbraio 2008 [a quest'ultima il nostro sito ha dedicato il testo intitolato Il diritto di «pagare il giusto»,] da superanddo.it
leggi la sentenza 350 TAR Brescia

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Dal prossimo 14 aprile sarà di nuovo possibile accedere al contributo per il sostegno alla locazione. Il contributo è previsto dalla legge 431/98 ed è riservato alle famiglie che necessitano di un sostegno economico per il pagamento del canone di affitto. Le domande possono essere presentate in Comune entro il 23 maggio.

Possono fare domanda tutti coloro che nel 2006 e nel 2007 conducevano in affitto un alloggio di categoria catastale A2, A3, A4, A5 o A6, con contratto registrato a proprio nome, e che ne 2006 avevano un reddito annuo complessivo (risultante dalla somma dei redditi di tutti i componenti il nucleo familiare) non superiore a 11.117,08 euro – somma equivalente a due pensioni minime Inps - e pagavano un canone annuo di affitto che incideva su tale reddito almeno per il 14%. Accesso aperto anche alle famiglie che negli stessi anni avevano un reddito annuo complessivo - diminuito di 516,46 euro per ogni figlio a carico - non superiore al limite per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, sul quale il canone annuo di affitto incideva almeno per il 24%.

Il canone da considerare è quello pagato per gli anni 2006 e 2007 risultante da contratto di locazione regolarmente registrato.

Il contributo andrà a coprire la differenza tra l’effettivo ammontare del canone e la percentuale del 14 o del 24 percento, a seconda delle due differenti casistiche prima indicate, ma non potrà comunque superare, nel primo caso, i 3098,74 euro, nel secondo caso i 2324,06 euro. Determinate ai fini dell’ammontare della quota sarà anche il numero delle domande valide che perverranno, in quanto la cifra stanziata dalla Regione Piemonte per il Comune di Torino ai fini del bando è definita in 22 milioni di euro.

Il contributo può essere ulteriormente incrementato del 25% a favore dei nuclei familiari in possesso di caratteristiche di “particolare debolezza sociale” (presenza di ultrasessantacinquenni, disabili, sfratto esecutivo e figli a carico).

La domanda dovrà essere compilata esclusivamente utilizzando l’apposito modulo fornito gratuitamente dalla Città di Torino, disponibile presso i centri di raccolta, le sedi delle Circoscrizioni, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico in piazza Palazzo di Città n. 9/a e può essere scaricato dal sito della Città: www.comune.torino.it/informacasa.

La domanda potrà essere presentata presso i Centri di raccolta di:

Via Meucci 4
Dal lunedì al giovedì 8,30 – 12,30 / 13,30 – 15,30
Venerdì 8,30 – 13,30

V. S. Benigno, 22
Martedì e giovedì 8,30 – 12,30 / 13,30 – 15,30
Venerdì 8,30 – 13,30
Lunedì e mercoledì chiuso

La domanda potrà inoltre essere spedita per posta con raccomandata AR, entro il giorno 23 maggio 2008, esclusivamente al seguente indirizzo: “Città di Torino- Settore Convenzioni e Contratti Ufficio Servizi per la Locazione – Via Corte d’Appello 10 – 10122 Torino”.

A partire dal giorno 15 settembre e fino al 3 ottobre 2008 verrà pubblicato l’elenco provvisorio degli aventi diritto al contributo compilato sulla base delle autocertificazioni presentate.
In virtù della facoltà concessa dalla Regione Piemonte, il Comune di Torino non procederà all’erogazione di contributi di importo inferiore a 50 euro, soglia minima stabilita dall’amministrazione comunale.
Per ulteriori informazioni sono attivati i seguenti numeri di telefono: 011- 4424220 / 4424221 / 4424346.
(mm)

Torino, 1 Aprile 2008

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Per la non autosufficienza sono stati stanziati 300 milioni di euro per il 2008 e 400 milioni per il prossimo anno, il 2009. Lo prevede un decreto interministeriale che è stato appena varato e che sarà sottoposto alla Conferenza Stato-Regioni e alla Corte dei Conti per l'approvazione definitiva.
I quattro ministri dell'Economia, della Solidarietà Sociale, della Salute e della Famiglia, Padoa Schioppa, Ferrero, Turco e Bindi, hanno firmato il decreto inteministeriale che stabilisce appunto la ripartizione dei fondi per la non autosufficienza per gli anni 2008 e 2009.
Dei 300 milioni per l'anno in corso e dei 400 milioni per il 2009, la maggior parte andrà direttamente alle Regioni e alle Province autonome. Al ministero della Solidarietà Sociale vengono assegnati per i due anni 2 milioni di euro (un milione per anno) finalizzati alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni.
Il primo articolo del decreto sul riparto delle risorse per le non autosufficienze, oltre a specificare le cifre destinate al fondo, spiega anche i criteri che verranno utilizzati nella attribuzione delle risorse nelle varie zone del paese. I criteri per l'attribuzioni alle singole Regioni dei soldi del fondo sono basati su due indicatori principali. Il primo stabilisce le priorità nella divisione delle risorse in base alla popolazione residente di età pari o superiore ai 75 anni, nella misura del 60%. L'altro indicatore (che copre quindi l'altro 40% della scelta) si basa sui criteri introdotti per il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali della legge 328 del 2000. Detto in altri termini: la graduatoria delle regioni e delle province autonome che darà la concreta ripartizione del fondo generale (300 e 400 milioni) è stata il risultato dell'applicazione di questi due criteri alle singole realtà. Vanno dunque più soldi per la non autosufficienza a quelle regioni e a quelle province autonome che hanno un tasso di anziani ultrasettantacinquenni più alti e valori più alti nell'ambito dei parametri della legge 328. "Tali criteri - specifica compunque il decreto - sono modificabili e integrabili negli anni successivi sulla base delle esigenze che si determineranno con la piena definizione dei livelli essenziali delle prestazioni per le persone non autosufficienti". In ogni caso, in assenza del provvedimento organico che il governo Prodi aveva intenzione di varare sul tema della non autosufficienza, il decreto dei quattro ministri è già un primo passo concreto verso la definizione dei Lep, i Livelli essenziali delle prestazioni.

 - Arrivano i livelli essenziali delle prestazioni per la non autosufficienza Uno dei temi che sarà all'ordine del giorno della riunione della Conferenza Stato-Regioni della prossima settimana sarà sicuramente il decreto interministeriale sulla ripartizione dei fondi per le non autosufficienze. Il decreto prevede una serie di criteri per il "riparto" e pubblica le tabelle relative al 2008 e al 2009 per la divisione dei fondi regione per regione. Con l'articolo 2 del decreto si stabiliscono anche le aree prioritarie di intervento che sono "riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni". Si tratta quindi di una novità assoluta. Per la prima volta (con l'eccezione dei Lea sanitari) vengono fissati i "paletti" degli interventi relativi alle politiche sociali. In assenza di una definizione organica e generalizzata dai Livelli essenziali, obiettivo che il governo Prodi non è riuscito a raggiungere vista la fine anticipata della legislatura, il decreto dei quattro ministeri fissa una prima griglia di riferimento. Le aree prioritarie che vengono individuate partono dalla previsione (o rafforzamento) di punti unici di accesso alle prestazioni e ai servizi con particolare riferimento alla condizione di non autosufficienza. Si dovranno poi definire le modalità di accertamento della condizione di non autosufficienza. Questo sarà possibile solo attraverso strumenti di valutazione multidimensionale delle condizioni funzionali della persona. Al terzo punto della griglia c'è l'attivazione delle modalità di presa in carico della persona non autosufficiente "attraverso un piano individualizzato di assistenza che tenga conto sia delle prestazioni erogate dai servizi sociali che di quelle erogate dai servizi sanitari di cui la persona non autosufficiente ha bisogno, favorendo la prevenzione e il mantenimento di condizioni di autonomia, anche attraverso l'uso di nuove tecnologie". Vengono poi previste sia la definizione dei principi e delle modalità sulla cui base può essere richiesta la compartecipazione al costo delle prestazioni per la componente sociale, sia l'attivazione o il rafforzamento di servizio socio-sanitari e socio-assistenziali con riferimento prioritario alla domiciliarità. Entrambi questi punti segnati dal decreto sono di estrema delicatezza sia sociale, sia politica. E' in atto infatti ormai da tempo un dibattito sia tra gli specialisti, sia a livello di opinione pubblica sul ruolo che devono svolgere l'amministrazione pubblica e in particolare lo Stato e le Regioni nell'ambito dell'assistenza e della presa in carico delle persone disabili e in generale delle persone non autosufficienti. C'è chi spinge per cambiare il modello italiano di welfare perché si baserebbe quasi esclusivamente sui trasferimenti monetari. E chi invece cerca di mettere in guarda da un eccessivo taglio ai trasgferimenti monetari perché è vero che bisogna investire soprattutto sull'allargamento e la qualificazione dei servizi, ma è anche pur vero che ci sono strati di popolazione che hanno sicuramente una necessità assoluta anche del trasferimento monetario. Il decreto interministeriale segna una novità positiva anche in questo senso perché cerca di conciliare l'investimento in servizi con quello in risorse per le famiglie delle persone non autosufficienti. In questo contesto sarà fondamentale l'individuazione delle soglie regionali dell'Isee, l'indicatore della situazione economica equivalente delle famiglie con persone non autosufficienti e dei diritti interessati prima di tutto.
(fonte newsletter nonprofitonline)

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Presentazione

Il Ministro della Salute Livia Turco ha firmato, il 19 marzo 2008, il Decreto ministeriale che individua gli ambiti delle prestazioni dei Fondi integrativi del Sistema Sanitario Nazionale (SSN) e degli Enti, Casse e Società di mutuo soccorso no profit che forniscono prestazioni assistenziali integrative a quelle fornite dal SSN.

Gli ambiti di intervento dei Fondi integrativi comprendono prestazioni aggiuntive, non comprese nei livelli essenziali di assistenza e con questi comunque integrate, erogate da professionisti e da strutture accreditati, e tra queste anche:

  1. le prestazioni di medicina non convenzionale;
  2. le cure termali, limitatamente alle prestazioni non a carico del SSN;
  3. prestazioni erogate dal SSN comprese nei livelli essenziali di assistenza, per la sola quota posta a carico dell’assistito;
  4. prestazioni sociosanitarie erogate in strutture accreditate residenziali e semiresidenziali o in forma domiciliare, per la quota posta a carico dell’assistito.
  5. prestazioni socio sanitarie e le prestazioni sociali erogate nell’ambito dei programmi assistenziali intensivi e prolungati finalizzati a garantire la permanenza a domicilio o in strutture residenziali o semiresidenziali delle persone anziane e disabili non ricompresse nei livelli essenziali di assistenza; le prestazioni finalizzate al recupero della salute di soggetti temporaneamente inabilitati da malattia o infortunio per la parte non garantita dalla normativa vigente;
  6. prestazioni di assistenza odontoiatrica non comprese nei livelli essenziali di assistenza per la prevenzione, cura e riabilitazione di patologie odontoiatriche;

 

Gli ambiti di intervento degli Enti, Casse e Società di mutuo soccorso comprendono anche il complesso delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie da essi assicurate secondo i propri statuti e regolamenti, nonché i costi di compartecipazione alla spesa sostenuti dai cittadini nella fruizione delle prestazioni del SSN e gli oneri per l’accesso alle prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria.

Inoltre, a partire dall’anno 2010, gli Enti, Casse e Società di mutuo soccorso dovranno attestare che almeno il 20% delle prestazioni erogate sia riferito a prestazioni socio assistenziali per le persone non autosufficienti e per l’assistenza odontoiatrica.

Per il monitoraggio e il controllo dell’attività dei Fondi e dagli altri Enti preposti il decreto istituisce,  ai sensi dell’articolo 9, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e senza oneri a carico dello Stato, l’Anagrafe dei fondi sanitari presso il Ministero della Salute.

I fondi sanitari integrativi del SSN nonché gli enti e le casse comunicano annualmente all’Anagrafe dei fondi sanitari la seguente documentazione:

(a) atto costitutivo; (b) regolamento; (c) nomenclatore delle prestazioni garantite; (d) bilancio preventivo e consuntivo; (e) modelli di adesione relativi al singolo iscritto ed (f) eventualmente al nucleo familiare.

"Con questo decreto - ha dichiarato il Ministro Livia Turco - si compie un ulteriore passo avanti nel consolidamento della sanità pubblica, intesa come complesso di enti, strutture e organizzazioni che investono sulla promozione della salute e la fornitura di prestazioni mediche e assistenziali ma senza finalità di lucro".

 

Fonte: Ministero della Salute

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