| Aggiornamenti Normativi I trimestre 2010
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Con la legge 18 febbraio 2010, n. 10, "Servizi domiciliari per persone non autosufficienti" la Regione ha esteso ai disabili il “Contributo Economico a sostegno della domiciliarità” di cui già usufruivano gli ultrasessantacinquenni non autosufficienti Pubblichiamo qui uno stralcio dell'allegato A della legge da cui si possono desumere la portata e le novità introdotti dalla norma. Al fondo i link con i testi integrali ALLEGATO A) ISTITUZIONE DEL “CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITÀ IN LUNGOASSISTENZA” A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENTI DI ETA’ INFERIORE A 65 ANNI. La Regione Piemonte con D.G.R. n. 39-11190 del 6 aprile 2009, ha istituito il contributo economico a sostegno della domiciliarità in lungoassistenza, prioritariamente rivolto a favore degli Anziani non autosufficienti. La suddetta D.G.R., che riconosce le prestazioni socio sanitarie nelle cure domiciliari in lungoassistenza, stabiliva che tale contributo sarebbe stato progressivamente esteso indipendentemente dalla fascia di età. Al fine di garantire procedure e strumenti valutativi uniformi per assicurare parità di accesso e trattamento a tutti i cittadini disabili è stato istituito un Gruppo di lavoro multidisciplinare. Il Gruppo di lavoro ha espresso parere positivo, in via transitoria, alla immediata possibilità di estensione del “Contributo Economico a sostegno della domiciliarità” all’area della Disabilità, usufruendo, con alcune correzioni, delle schede di valutazione multidimensionale, già attivate sul territorio, per la determinazione dell’intensità assistenziale di un Piano Individuale domiciliare in lungoassistenza, Il “ Contributo economico” sarà erogato sulla base della valutazione effettuata dalle attuali Unità di Valutazione Handicap (UVH) o Unità di Valutazione Minori (UVM), presenti in tutte le Aziende Sanitarie Locali (ASL) della Regione Piemonte, a persone con disabilità non autosufficienti di età inferiore a 65 anni eligibili a un P.I. domiciliare in lungoassistenza DESTINATARI L’art. 1, comma 2, della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, definisce persone con disabilità “coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società sulla base di uguaglianza con altri”. Pertanto, sono destinatari del provvedimento le persone con disabilità non autosufficienti di età inferiore a 65 anni con le seguenti tipologie di disabilità:
CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITÀ IN LUNGOASSISTENZA Il Contributo economico a sostegno della domiciliarità in lungoassistenza si configura come erogazione monetaria per la copertura del costo delle prestazioni di assistenza socio sanitaria, previste da un PI domiciliare in lungoassistenza. Tale costo è da riferirsi:
Ai sensi dell’art. 40 della L.R. 8 gennaio 2004 n.1, relativo all’applicazione di criteri uniformi di valutazione della situazione economica rilevante ai fini della erogazione e della compartecipazione ai costi dei Servizi Socio-assistenziali, per graduare l’intensità della contribuzione prevista dalla presente deliberazione o per disporre l’esclusione da tali contribuzioni, si applicano le disposizioni dei Regolamenti dei singoli Enti Gestori delle funzioni socio-assistenziali. MASSIMALI EROGABILI Gli importi sono destinati fino a un massimale di seguito elencato ed in rapporto all’intensità data dalla valutazione del Progetto di Cure domiciliari in lungoassistenza definito dalla competente UVH/UVM, Minori (0 – 17 anni)
Adulti (18 – 64 anni)
Il costo dell’assistenza tutelare socio-sanitaria prevista dal PI è per il 50% (componente sanitaria) a carico dell’ASL, mentre il restante 50% (componente sociale) è a carico dell’Utente/EE.GG. Qualora il beneficiario del contributo economico a sostegno della domiciliarità in lungoassistenza sia titolare di indennità concessa a titolo di minorazione dall’INPS (indennità di accompagnamento per invalidità civile e cecità assoluta, indennità speciali per ciechi ventesimisti, indennità di comunicazione per sordomuti…)” tale previdenza deve essere utilizzata per la copertura della componente sociale. L’utilizzo della suddetta indennità deve comunque lasciare nella disponibilità dell’utente una somma pari alla franchigia maggiorata dell’importo utilizzato per l’eventuale canone di locazione . CONDIZIONI E MODALITÀ DI EROGAZIONE È condizione indispensabile all’erogazione del “contributo economico” l’accettazione, da parte del soggetto destinatario o del familiare o dell’amministratore di sostegno o del curatore o del tutore legale dell’intero PI domiciliare redatto dalla competente UVH/UVM. Tale accettazione implica l’impegno alla corresponsione della quota a carico dell’utente, lì dove previsto dal regolamento dell’EEGG. A) Assistente Familiare Nei casi in cui il PI preveda l’attività di un “assistente familiare”, questi deve essere regolarmente assunto\a secondo il CCN del Lavoro Domestico. L’assistente familiare può essere altresì assunto in forma indiretta tramite fornitore autorizzato, riconosciuto da ASL ed EEGG. B) Familiare Nei casi in cui il PI domiciliare in lungoassistenza preveda le attività di un familiare il “Contributo economico” è concesso “a titolo di rimborso spese” Si riconoscono pertanto ai familiari le seguenti quote:
Gli importi possono essere rapportati anche all’impegno del familiare. Il “Contributo economico” ai familiari non si configura come una remunerazione dell’attività di assistenza svolta, ma si giustifica in relazione alle spese sostenute ed all’eventuale mancato guadagno. C) Affidatario Nei casi in cui il PI preveda il Ricorso “all’affidamento” diurno o residenziale, il “Contributo economico “ è concesso all’affidatario con le stesse modalità del familiare di cui sopra. Ad ogni affidatario non può essere affidata più di una persona. Il “Contributo economico” all’Affidatario non si configura come una remunerazione delle attività di assistenza, bensì come un ristoro in relazione alle spese sostenute. 1) Affidatario Euro 200,00 quando l'affidatario esercita un ruolo nel PI, nel caso di bassa e media intensità assistenziale per una persona con disabilità non autosufficiente di età inferiore a 65 anni, tale ruolo potrà essere integrato da altri servizi facenti parte del PI domiciliare in lungoassistenza (es. assistente familiare). 2) Affidatario con compiti di caregiver Quando l'affidatario svolge anche compiti di caregiver, come già sopra espresso, il rimborso spese previsto è diversificato sulla base delle tipologie così ripartite :
Gli importi possono essere rapportati anche all’impegno dell’affidatario. 3) Affidamento residenziale Si intende l'accoglienza temporanea/definitiva della persona con disabilità non autosufficiente di età inferiore a 65 anni, presso la residenza dell'affidatario: si tratta di un intervento connotato dalla continuità delle cure, attivabile in situazioni di maggiore necessità assistenziale evitando/ritardando il ricorso all'istituzionalizzazione della persona con disabilità non autosufficiente, con un rimborso pari a 700 Euro mensili. Infine nei casi in cui si prevede l’utilizzo di prestazioni sociali a valenza sanitaria o di personale OSS non fornite direttamente dagli EEGG, il contributo economico deve essere utilizzato presso fornitori accreditati o riconosciuti dalle ASL \ EEGG, che emettano regolare fattura. B.U.n° 8 del 25/02/2010 Legge regionale 18 febbraio 2010.pdf DGR 15 febbraio 2010 assegnazione risorse domiciliarita.pdf
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