Aggiornamenti Normativi
I trimestre 2008

 

 

C I T T À D I T O R I N O

ORDINE DEL GIORNO

Approvato dal Consiglio Comunale in data 12 marzo 2008

OGGETTO: CONVENZIONE INTERNAZIONALE SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITA'.

"Il Consiglio Comunale di Torino,

PREMESSO

che in data 13 dicembre 2006 è stata approvata la Convenzione Internazionale sui Diritti delle persone con disabilità da parte dell'Assemblea Generale dell'ONU;

CONSIDERATO

che la Convenzione:
- si colloca tra i Documenti internazionali più importanti in tema di diritti umani, affronta tutti gli ambiti e i contesti riguardanti la vita delle persone con disabilità e pone attenzione alle discriminazioni plurime delle donne e ragazze, ravvisando la necessità di attivare misure di empowerment per consentire loro il pieno godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali;
- prevede principi della non discriminazione e dell'egualizzazione di opportunità, obblighi generali sull'accessibilità, la giustizia, la libertà da sfruttamento, violenza e abuso, l'integrità della persona, la mobilità personale, l'istruzione, la salute, il lavoro, la partecipazione alla vita politica, culturale, ricreativa, sportiva, nonché un sistema di monitoraggio internazionale;
- individua obiettivi di mainstreaming nelle politiche, degli Universal Design nelle progettazioni, del superamento di qualsiasi politica di segregazione e di istituzionalizzazione per contribuire a costruire società inclusive e per uno sviluppo basato sulla pace e giustizia sociale;

CHIEDE

1) che il Parlamento italiano sottoscriva al più presto la Convenzione, avvii in tempi rapidi l'iter per l'approvazione di una apposita legge di recepimento e coinvolga nel processo di ratifica e di monitoraggio le Associazioni delle persone con disabilità, che dovranno essere rappresentate da un congruo numero di donne e ragazze con disabilità;
2) una piena applicazione della Convenzione, attraverso il recepimento dei suoi principi innovativi in tutte le leggi e politiche attive, ponendo particolare attenzione alle donne e ragazze con disabilità, in quanto sottoposte a discriminazioni plurime."

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Parità di trattamento uomo-donna in materia di occupazione e impiego

Il 27 febbraio 2008 il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di decreto legislativo di recepimento della Direttiva comunitaria 2006/54/CE concernente l'attuazione del principio delle pari opportunità fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego. Lo schema, frutto dell'impegno del Dipartimento per i Diritti e le pari opportunità, delle Politiche per la famiglia e del Ministero del Lavoro, dovrà ora ricevere il parere delle Commissioni parlamentari competenti, prima dell'approvazione definitiva. Con questo decreto si introducono non poche novità nel codice delle pari opportunità, fra cui, per esempio, il principio generale del "mainstreaming di genere", che obbliga a tener conto dell'obiettivo della parità tra uomini e donne nel formulare e attuare leggi, regolamenti, atti amministrativi, politiche e attività; l'ampliamento della nozione di discriminazione ed il rafforzamento delle tutele; in particolare, si include legata al cambiamento di sesso, si vieta la discriminazione attraverso criteri selettivi nelle condizioni di assunzione; si vietano altresì trattamenti economici differenziati, sicché ad uno stesso lavoro, o ad un lavoro di pari valore, deve sempre corrispondere una retribuzione uguale per uomini e donne. Infine, dopo congedi di maternità, paternità o parentali, è assicurato il diritto di beneficiare degli eventuali miglioramenti delle condizioni di lavoro che sarebbero spettati alla lavoratrice o al lavoratore durante il periodo di assenza.

nota ufficio legislativo.pdf   schema recepimento direttive  UE 2006.pdf

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Disabili: finanziamenti per i percorsi museali, archivistici, bibliotecari

Sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale le modalità di accesso ai finanziamenti destinati, ai sensi dell’art. 1, comma 1141, legge n. 296/2006 (legge Finanziaria 2007), agli interventi per la creazione di percorsi museali, bibliotecari e archivistici finalizzati alla fruizione da parte di ipovedenti, non vedenti e di persone con disabilità.
I finanziamenti in oggetto sono concessi ad istituzioni e organismi privati, Università , Enti di ricerca nel settore della disabilità, cooperative sociali, associazioni ed Onlus che si occupano delle persone con disabilità.
Saranno privilegiati progetti che promuovano la ricerca di soluzioni architettoniche per interventi di salvaguardia e valorizzazione di edifici o siti storici culturali volti a garantire la piena accessibilita' anche attraverso soluzioni originali ed innovative. Saranno selezionati progetti finalizzati a realizzare la piena accessibilità e fruibilità di 10 siti culturali statali individuati dalla Commissione ministeriale per l'analisi delle problematiche relative alla disabilita' nello specifico settore dei beni e delle attività culturali, sentiti gli uffici ministeriali competenti.
Per il raggiungimento dell'obiettivo della piena accessibilità dei 10 siti selezionati è previsto un finanziamento complessivo di euro 800.000,00 comprensivo delle varie forniture di apposite strutture ed attrezzature previste per ciascun sito, al fine di realizzare la piena accessibilità di tutti i siti individuati.
Sono ammissibili a rendiconto le spese direttamente imputabili al progetto di investimento, distinte in:

·    spese per l'acquisto di macchinari, attrezzature e programmi per elaboratore (anche in forma di licenze);

·    spese di consulenza per la progettazione e lo sviluppo dei sistemi previsti dal progetto;

·    spese di personale direttamente impiegato per la realizzazione del progetto;

·    spese per l'acquisizione di diritti d'autore e/o diritti di proprietà industriale relativi all'ideazione, progettazione e sviluppo dei sistemi previsti dal progetto;

·    spese per la formazione del personale;

·    ogni altra voce di spesa necessaria per la realizzazione del progetto

DM 21-11-2007. GU 13-02-2008 n37 Ministero beni e attività culturali

Ipsodaily - Quotidiano di informazione su fisco, lavoro e impresa N. 14/02/2008

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Nella Finanziaria 2008, coerentemente con l’atto di responsabilità sottoscritto dall’Italia nella Convenzione ONU, il Governo ha stanziato nuove risorse per l’integrazione delle persone con disabilità .

I disabili assistiti dalle associazioni di volontariato che operano sul territorio italiano potranno presto usufruire infatti di un nuovo parco ferroviario per il trasporto in Italia e all’estero. L’iniziativa verrà realizzata grazie al “Fondo per la mobilità dei disabili”, un fondo che è stato istituito presso il Ministero dei trasporti in accordo con i Ministeri dell’economia e delle finanze e della salute e con le rappresentanze delle associazioni di volontariato nazionali.

L’ammontare del Fondo sarà di 5 milioni di euro per il 2008 e di 3 milioni di euro per il 2009 e il 2010. Ad esso potranno affluire anche le somme derivanti dalle donazioni e dalle sponsorizzazioni concesse da soggetti sia pubblici che privati.

16/01/2008

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Oggetto: Risposta interrogazioni n.1730- n. 1605 – n. 1678 (accessibilità  alla Reggia di Venaria )

I giardini della reggia della Venaria Reale sono stati restaurati rispettando  l’antica composizione: il giardino che Amedeo di Castellamonte realizzò per Carlo Emanuele II a partire da 1672 e il successivo ampliamento che Michelangelo Garove e Filippo Juvarra condussero per Vittorio Amedeo II riprendendo gli elementi del nuovo linguaggio dell’arte che Andre Le Notre aveva elaborato per Luigi XIV a Versailles.

L’intervento di recupero ha inteso in tal modo di restirtuire alla reggia il suo contesto territoriale e, insieme, dare testimonianza di giardino barocco che ha segnato la storia di quell’arte.

Ne consegue che si sono dovuti rispettare le quote  di quella composizione.

Il dislivello esistente tra il parco alto e il parco basso rispetta dunque quello storicamente determinato tra la composizione seicentesca che si estendeva a nord e ad ovest della reggia, e quella settecentesca che si ampliò sul terrazzamento più elevato ad ovest.

Le quote storiche hanno permesso peraltro di ristabilire il naturale andamento di sgrondo delle acque superficiali garantendo la salubrità degli edifici.

Rispettati i dati di partenza, il progetto ha cercato comunque di affrontare il tema del collegamento tra le due parti in modo da garantire l’accessibilità  a tutti.

Posto che la scala al limite del muro castellamontiano e la rampa che affianca la fontana d’Ercole sono quelle originarie, riportate in luce con le opere di scavo (la scala è coperta al momento da una struttura provvisoria), è stata realizzata a fianco della stessa fontana una nuova rampa di pendenza tale da poter essere percorsa  anche con una carrozzina.

La porzione del giardino ove sono collocate le opere del maestro Giuseppe Penone è facilmente accessibile dal fondo della peschiera e può essere percorsa in quota per tutta la lunghezza,  unico limite la necessità, per chi abbia raggiunto il limite con una carrozzina, di tornare a metà del percorso per scendere in prossimità della fontana. Del resto non esistevano altre soluzioni in quanto la parte più alta del giardino di Penone si colloca sull’edificio che contiene le centrali tecnologiche collocato in quel sito per rispettare un infinita serie di vincoli idrogeologici e tecnici.

 La lamentata eccessiva presenza di ghiaia, che costituisce forse in alcuni tratti il disturbo maggiore al transito in carrozzina, è invece è un problema tecnico cui gradualmente si potrà porre rimedio.

 Volutamente, infatti, al tema del manto delle strade è stata data una soluzione provvisoria.

Terminate le opere di infrastrutturazione primaria, realizzate le aiuole, messi a dimora fiori e piante, realizzati i fondi delle strade si è preferito comporre con ghiaia il manto superficiale in quanto i lavori in corso, sia nei giardini che nella reggia, determinano la necessità di un continuo passaggio di mezzi, anche pesanti, che avrebbero danneggiato la sistemazione definitiva rendendo necessario, a breve termine, un intervento di manutenzione straordinaria estremamente oneroso.

 Terminati i lavori della reggia, definito l’ambito del cantiere per il secondo piano, concluse le opere di infrastrutturazione secondaria si potrà invece completare le strade realizzando uno strato di finitura con spandimento di polvere di cava,  bagnato e rullato fino alla costipazione.

Si prevede di poter intervenire sul giardino a fiori e il giardino delle pergole già per il prossimo anno .

Gianni Oliva

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Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità

Il 28 dicembre 2007 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il disegno di legge di ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, che dovrà ora seguire l'iter parlamentare.

La prima grande Convenzione internazionale in materia di diritti umani del Terzo Millennio.

L'Italia - che ha sottoscritto anche il protocollo opzionale di tale Convenzione – si è impegnata ad accelerarne il più possibile il processo di ratifica con i necessari interventi legislativi al fine di darrne concreta applicazione.

Il 30 marzo 2007 a New York, nella sede delle Nazioni Unite, infatti, il ministro della Solidarietà Sociale, Paolo Ferrero ha firmato, per l’Italia, la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006.Convenzione, che riguarda oltre 650 milioni di persone (6 milioni circa in Italia) che in tutto il mondo sono costrette a convivere con le difficoltà legate alla loro condizione e alle discriminazioni più diverse, riafferma i diritti inalienabili che appartengono a ciascun individuo e che non possono essere negati proprio alla parte più fragile della popolazione.

Principi generali della Convenzione

  • il rispetto per la dignità intrinseca, l’autonomia individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte, e l’indipendenza delle persone;
  • la non discriminazione;
  • la piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società;
  • il rispetto per la differenza e l’accettazione delle persone con disabilità come parte della diversità umana e dell’umanità stessa;
  • la parità di opportunità;
  • l’accessibilità;
  • la parità tra uomini e donne;
  • il rispetto dello sviluppo delle capacità dei minori con disabilità e il rispetto del diritto dei minori con disabilità a preservare la propria identità.

Leggi la Convenzione file.pdf

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COME FAR VALERE I PROPRI DIRITTI RISARCITORI DOPO AVER SUBITO UN GRAVE DANNO DA LESIONE.

Uno dei problemi più rilevanti nell'ambito dell'infortunistica – sia che si tratti di incidenti stradali che di infortuni sul lavoro – è quello di far comprendere alle persone che hanno subito un danno quanto sia importante entrare nella logica di fare valere i propri diritti risarcitori.
Spesso, infatti, accade che la vittima di un incidente che abbia subito rilevanti menomazioni sia portata ad “allontanare” l’idea di aver subito un danno e – per una sorta di scaramanzia – non voglia nemmeno pensare che la lesione possa essere permanente ed irreversibile. Questo atteggiamento mentale – dovuto anche alla naturale depressione psicologica che accompagna eventi così gravi – induce conseguentemente la parte lesa a non prendere tempestivamente in considerazione l’aspetto della vicenda legato alla prospettiva risarcitoria. Ciò può causare gravi pregiudizi.
Capita spesso all’avvocato di non riuscire ad operare al meglio per aiutare persone gravemente invalide (e che avrebbero avuto diritto a somme rilevanti di risarcimento) soltanto perché le stesse si sono rivolte a lui in ritardo.
E’ dunque fondamentale rivolgersi in tempo utile ad un tecnico, ad un avvocato, che faccia valere i diritti dell'infortunato. Ed è indispensabile che la persona danneggiata contatti l’avvocato entro TRE MESI dalla data dell'incidente stradale o dell’infortunio (infortunio sul lavoro che deve essere indennizzato anche quando verificatosi in itìnere, cioè mentre ci si stava recando sul posto di lavoro o, dal posto di lavoro, si stava rientrando presso la propria abitazione utilizzando la via più breve).
L’avvocato, e questo è un altro punto fondamentale, deve essere esperto in infortunistica, possibilmente specializzato anche in diritto penale.

Perché?
Perché l'avvocato penalista potrà ovviamente intraprendere anche il percorso penale, che è in genere più breve e meno costoso, così da ottenere il congruo risarcimento per il proprio assistito.

Perché si deve contattare questo avvocato e perché occorre farlo entro tre mesi?
E’ noto che chi, direttamente (mediante azione) o indirettamente (mediante un’omissione: ad esempio non ottemperando alla normativa antinfortunistica), provochi lesioni ad una persona, è colpevole del delitto di lesioni personali colpose (art. 590 c.p.). Il riconoscimento di tale reato da parte del Giudice penale produce, come diretta conseguenza, la condanna al risarcimento economico del danno in favore della parte lesa (in particolare i danni morali devono essere risarciti quando siano diretta ed immediata conseguenza di reato; altrimenti il riconoscimento di questo importante diritto trova ostacoli di complessa soluzione giuridica).
Il delitto di lesioni colpose è però perseguibile solo ed esclusivamente se la persona che ha subito la lesione ha presentato querela entro tre mesi dall’incidente (o anche dall’infortunio sul lavoro, se le lesioni abbiano una prognosi non superiore a 40 giorni o se la colpa del datore di lavoro sia generica, ossia non legata alla violazione della specifica normativa antinfortunistica).
Decorsi pertanto i tre mesi senza che sia stata presentata querela, il percorso penalistico non è più praticabile e, per ottenere il risarcimento dei danni, occorre necessariamente iniziare un'azione avanti il Giudice Civile.
Perché il percorso penale è più vantaggioso, meno costoso, meno rischioso e molte volte più breve rispetto a quello puramente civile?

E' più vantaggioso perché:
• Nel procedimento penale la persona infortunata può testimoniare (pertanto la sua dichiarazione ha valore di prova); nel procedimento civile, al contrario, l'infortunato non può assumere la veste di testimone (e la sua versione dei fatti vale quanto quella di controparte).

E' meno costoso perché:
• Nell’ambito del procedimento penale le spese per le indagini, gli accertamenti, le consulenze/perizie volte a stabilire come sia accaduto l'incidente o l'infortunio, sono a carico dello Stato.
Nell’ambito del procedimento civile, invece, tutte le spese per iniziare la causa, per le indagini, per le Consulente Tecniche d’Ufficio, per qualsivoglia accertamento, devono essere anticipate dall’infortunato (e si tratta, spesso, di somme non indifferenti).

E' meno rischioso perché:
• Nel procedimento penale, anche qualora si accerti che la responsabilità dell'incidente sia ascrivibile unicamente alla persona infortunata, le spese del procedimento restano comunque a carico dello Stato.
Nel procedimento civile, se si accerta che la responsabilità dell’incidente è unicamente della persona infortunata, allora la stessa corre il rischio di pagare non solo le spese del procedimento, ma anche tutte le spese sostenute dall’avversario.

E' generalmente più breve perché
• II procedimento penale si risolve spesso in tempi relativamente più brevi di quello civile, né pregiudica il proseguimento delle richieste risarcitorie in sede civile (in qualsiasi momento il legale lo giudichi opportuno).

Deve essere tenuto presente, infine, che l'infortunato – anche se ritiene di essere l'unico responsabile dell'infortunio o dell’incidente occorsogli – deve comunque rivolgersi all’avvocato esperto in infortunistica; sarà lui a valutare se vi sono possibilità di risarcimento oppure no, indicando la strada da percorrere.
Infatti spesso l’avvocato ottiene risarcimenti anche importanti per persone che erano convinte di non averne alcun diritto, se non altro perché riescono a dimostrare l’esistenza di un concorso di colpa. (I legali cui da tempo si appoggia il Coordinamento, ad esempio, hanno ottenuto un rilevante risarcimento per una signora che, essendo caduta autonomamente dallo ski-lift, era convinta di essere l’unica responsabile delle proprie lesioni, mentre nel corso del procedimento sono emerse gravi manchevolezze dei gestori della sciovia perché l’impianto di risalita non era a norma di legge).

Vale la pena, infine, ricordare due particolari di non secondaria importanza:
1) le spese legali sono a carico del soccombente (di chi ha causato il danno). Pertanto, poiché ormai quasi tutti sono coperti da assicurazione, tali spese saranno normalmente a carico delle varie compagnie assicuratrici.
2) la querela può sempre essere ritirata dopo l'avvenuto risarcimento del danno, evitando così – se lo si desidera – che il responsabile delle lesioni subisca una condanna penale.

Studio Legale Merlone
Merlone Avv. Giorgio
10138 Torino (TO) - Via Cavalli, 38

TEL. 011.4334444
FAX 011.4347050

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CIRCOLAZIONE STRADALE
08/02/2008
Anche agli invalidi è vietato parcheggiare negli spazi riservati agli autobus La Cassazione ha bocciato il verdetto col quale un giudice di pace aveva annullato la multa che la polizia municipale del luogo aveva irrogato ad una donna per aver parcheggiato l'auto, che pur esponeva il contrassegno degli invalidi, in una zona riservata a bus. Gli ermellini hanno infatti sostenuto che anche agli invalidi, possessori di contrassegno, è vietato parcheggiare nello spazio riservato agli autobus.
La pronuncia si colloca nel solco di una precedente giurisprudenza che già aveva ritenuto applicabile il divieto di sosta sulle strisce pedonali anche ai disabili, nell'ottica di limitare i casi di intralcio e pericolo alla circolazione: questo, infatti, l'obiettivo fortemente perseguito dal legislatore del 1992 che ha introdotto nel codice della strada l'art. 158.
Le situazioni di grave intralcio e di pericolosità
Invero, a confortare la tesi del Palazzaccio interviene anche il combinato disposto degli artt. 3, 4, 5 e 6 del d.P.R. n. 384/1978, riguardante l'abolizione delle "barriere architettoniche" e la disciplina delle situazioni emarginanti, al fine di facilitare la vita di relazione alle persone con problemi di movimento: tale normativa prevede espressamente che ai veicoli al servizio di persone invalide devono essere accordate tutte le possibili facilitazioni di spostamento e sosta nei centri abitati, a condizione che detti veicoli non costituiscano grave intralcio al traffico e non determinino effettive situazioni di pericolosità, identificate proprio dalle violazioni dei commi 1, 2 e 3 del già citato art. 158.
È utile ancora ricordare che gli stessi permessi per disabili, nella parte posteriore, prevedono uno specifico avviso in base al quale: "il titolare del presente contrassegno è autorizzato a sostare nelle zone vietate ed in quelle regolarmente senza limiti di tempo e a circolare e sostare nelle zone a traffico limitato, senza recare intralcio alla circolazione e col rispetto di tutte le norme di cui all'art. 158 del codice della strada".

Cass. civ.,  Sentenza  22 Gennaio 2008 , n. 1272

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Gli invalidi, ai quali un comune d’Italia abbia rilasciato il contrassegno per circolare in zone a traffico limitato, possono utilizzare lo stesso per la circolazione e la sosta con qualsiasi veicolo in tutto il territorio nazionale.

Così ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione, seconda sezione civile, con la sentenza 16 gennaio 2008, n. 719.

Il caso ha riguardato un invalido civile, in possesso del relativo contrassegno speciale, rilasciato da parte del Comune di Milano, sanzionato per aver guidato nella zona a traffico limi­tato della città di Roma, poiché la targa del proprio autoveicolo non era ancora stata inserita nell'elenco dei veicoli autorizzati all'ac­cesso in detta zona.

La Corte, a cui l’interessato si è rivolto dopo che il Giudice di pace aveva rigettato la sua opposizione, ha accolto il ricorso dell’invalido sulla base delle seguenti considerazioni.

Innanzitutto l’Alto Consesso ha premesso che in base agli artt. 12 ed 11, 1° 2° co., del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, alle persone detentrici dello speciale contrassegno è con­sentita la circolazione e la sosta del veicolo al loro specifico servizio nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali urbane, a condizione che vi sia stato autorizzato l'accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l'espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilità.

Inoltre, ha continuato la Corte, l'autorizzazione – resa nota mediante l’apposito "contrassegno invali­di" – è strettamente personale, non è vincolata ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale.

Il solo onere per la persona invalida, conclude il Collegio, è quello di esporre tale contrassegno sul veicolo, quale elemento sufficiente per denotare la destinazione attuale dello stesso al suo servizio, senza necessità che il contrassegno contenga un qualche riferimento alla targa del veicolo sulla quale in concreto la persona invalida si trova a viaggiare.

(Altalex, 25 gennaio 2008. Nota di Gesuele Bellini)

leggi sentenza   

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Dal Bollettino Ufficiale n. 33 del 16/08/2007

Deliberazione della Giunta Regionale 23 luglio 2007, n. 4-6467

Accantonamento per contributi a persone con grave disabilità per l’acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati, rivolti all’autonomia e all’inclusione sociale. Cap. 23239 del Bilancio 2007 - Euro 100.000,00. Prenotazione sul bilancio pluriennale per l’anno 2008 di Euro 500.000,00 e per l’anno 2009 Euro 1.400.000,00.

(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi...          delibera

1) di approvare:
- per le motivazioni indicate in premessa, la concessione di un contributo a favore di persone disabili per l’acquisto di dispositivi ausiliari secondo il contenuto di cui agli allegati A) B) C) parti integrati e sostanziali dell’atto.

2) di stabilire:
- che l’iniziativa, per l’anno 2007, riveste carattere sperimentale e che la lettura dei bisogni espressi dalle richieste costituiranno guida per ulteriori successivi provvedimenti;

3) di accantonare ed assegnare la somma di Euro 100.000,00 sul capitolo 23239/2007 (Acc.101165) alla Direzione Controllo delle Attività Sanitarie; di prenotare sul Bilancio pluriennale per gli anni 2008/2009, rispettivamente Euro 500.000,00 (P. 100041) ed Euro 1.400.000,00. (P. 100021)

4) di incaricare la Direzione Controllo delle Attività Sanitarie di verificare l’applicazione sperimentale delle sopra riportate modalità;

5) di incaricare la Direzione 29 Controllo delle Attività Sanitarie di adottare tutti gli ulteriori adempimenti necessari e conseguenti.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002
(omissis)

allegato-A.pdf   allegato-B.pdf   allegato-C.pdf

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PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DESTINATO A PERSONE ASSOLUTAMENTE IMPEDITE ALL'ACCESSO E ALLA SALITA SUI MEZZI PUBBLICI DI TRASPORTO E AI CIECHI ASSOLUTI

Leggi Documento .doc

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Dalla Circolare n° 142 del 28/12/2007 dell' INPS, Direzione centrale delle Prestazioni, allegato 1

INVALIDI CIVILI TOTALI CON PENSIONE E INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO

Fascia

Tipologia

33

invalidi totali, non ricoverati gratuitamente, con pensione e indennità di accompagnamento

decorrenza

limite di reddito annuo personale

importo mensile

indennità di accompagnamento(*)

euro

1.1.2006

13.973,26

238,07

450,78

1.1.2007

14.238,75

242,84

457,66

1.1.2008

14.466,57

246,73

465,09

(*)Nota bene l’indennità di accompagnamento è indipendente da redditi

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