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C I T
T À D I T O R I N O
ORDINE DEL GIORNO
Approvato dal Consiglio Comunale in data
12 marzo 2008
OGGETTO: CONVENZIONE INTERNAZIONALE SUI
DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITA'.
"Il Consiglio Comunale di Torino,
PREMESSO
che in data 13 dicembre 2006 è stata
approvata la Convenzione Internazionale sui Diritti delle persone con
disabilità da parte dell'Assemblea Generale dell'ONU;
CONSIDERATO
che la Convenzione:
- si colloca tra i Documenti internazionali più importanti in tema di
diritti umani, affronta tutti gli ambiti e i contesti riguardanti la vita
delle persone con disabilità e pone attenzione alle discriminazioni plurime
delle donne e ragazze, ravvisando la necessità di attivare misure di
empowerment per consentire loro il pieno godimento dei diritti umani e delle
libertà fondamentali;
- prevede principi della non discriminazione e dell'egualizzazione di
opportunità, obblighi generali sull'accessibilità, la giustizia, la libertà
da sfruttamento, violenza e abuso, l'integrità della persona, la mobilità
personale, l'istruzione, la salute, il lavoro, la partecipazione alla vita
politica, culturale, ricreativa, sportiva, nonché un sistema di
monitoraggio internazionale;
- individua obiettivi di mainstreaming nelle politiche, degli Universal
Design nelle progettazioni, del superamento di qualsiasi politica di
segregazione e di istituzionalizzazione per contribuire a costruire società
inclusive e per uno sviluppo basato sulla pace e giustizia sociale;
CHIEDE
1) che il Parlamento italiano sottoscriva
al più presto la Convenzione, avvii in tempi rapidi l'iter per
l'approvazione di una apposita legge di recepimento e coinvolga nel processo
di ratifica e di monitoraggio le Associazioni delle persone con disabilità,
che dovranno essere rappresentate da un congruo numero di donne e ragazze
con disabilità;
2) una piena applicazione della Convenzione, attraverso il recepimento dei
suoi principi innovativi in tutte le leggi e politiche attive, ponendo
particolare attenzione alle donne e ragazze con disabilità, in quanto
sottoposte a discriminazioni plurime."
>>
Parità di trattamento uomo-donna in materia di
occupazione e impiego
Il 27 febbraio 2008 il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di
decreto legislativo di recepimento della Direttiva comunitaria 2006/54/CE
concernente l'attuazione del principio delle pari opportunità fra uomini e
donne in materia di occupazione e impiego. Lo schema, frutto dell'impegno
del Dipartimento per i Diritti e le pari opportunità, delle Politiche per
la famiglia e del Ministero del Lavoro, dovrà ora ricevere il parere delle
Commissioni parlamentari competenti, prima dell'approvazione definitiva. Con
questo decreto si introducono non poche novità nel codice delle pari
opportunità, fra cui, per esempio, il principio generale del "mainstreaming
di genere", che obbliga a tener conto dell'obiettivo della parità tra
uomini e donne nel formulare e attuare leggi, regolamenti, atti
amministrativi, politiche e attività; l'ampliamento della nozione di
discriminazione ed il rafforzamento delle tutele; in particolare, si include
legata al cambiamento di sesso, si vieta la discriminazione attraverso
criteri selettivi nelle condizioni di assunzione; si vietano altresì
trattamenti economici differenziati, sicché ad uno stesso lavoro, o ad un
lavoro di pari valore, deve sempre corrispondere una retribuzione uguale per
uomini e donne. Infine, dopo congedi di maternità, paternità o parentali,
è assicurato il diritto di beneficiare degli eventuali miglioramenti delle
condizioni di lavoro che sarebbero spettati alla lavoratrice o al lavoratore
durante il periodo di assenza.
nota
ufficio legislativo.pdf schema
recepimento direttive UE 2006.pdf
>>
Disabili:
finanziamenti per i percorsi museali, archivistici, bibliotecari
Sono
state pubblicate in Gazzetta Ufficiale le modalità di accesso ai
finanziamenti destinati, ai sensi dell’art. 1, comma 1141, legge n.
296/2006 (legge Finanziaria 2007), agli interventi per la creazione di
percorsi museali, bibliotecari e archivistici finalizzati alla fruizione da
parte di ipovedenti, non vedenti e di persone con disabilità.
I finanziamenti in oggetto sono concessi ad istituzioni e organismi privati,
Università , Enti di ricerca nel settore della disabilità, cooperative
sociali, associazioni ed Onlus che si occupano delle persone con disabilità.
Saranno privilegiati progetti che promuovano la ricerca di soluzioni
architettoniche per interventi di salvaguardia e valorizzazione di edifici o
siti storici culturali volti a garantire la piena accessibilita' anche
attraverso soluzioni originali ed innovative. Saranno selezionati progetti
finalizzati a realizzare la piena accessibilità e fruibilità di 10 siti
culturali statali individuati dalla Commissione ministeriale per l'analisi
delle problematiche relative alla disabilita' nello specifico settore dei
beni e delle attività culturali, sentiti gli uffici ministeriali
competenti.
Per il raggiungimento dell'obiettivo della piena accessibilità dei 10 siti
selezionati è previsto un finanziamento complessivo di euro 800.000,00
comprensivo delle varie forniture di apposite strutture ed attrezzature
previste per ciascun sito, al fine di realizzare la piena accessibilità di
tutti i siti individuati.
Sono ammissibili a rendiconto le spese direttamente imputabili al progetto
di investimento, distinte in:
·
spese per l'acquisto di
macchinari, attrezzature e programmi per elaboratore (anche in forma di
licenze);
·
spese di consulenza per la
progettazione e lo sviluppo dei sistemi previsti dal progetto;
·
spese di personale direttamente
impiegato per la realizzazione del progetto;
·
spese per l'acquisizione di
diritti d'autore e/o diritti di proprietà industriale relativi
all'ideazione, progettazione e sviluppo dei sistemi previsti dal progetto;
·
spese per la formazione del
personale;
·
ogni altra voce di spesa
necessaria per la realizzazione del progetto
DM
21-11-2007. GU 13-02-2008 n37 Ministero beni e attività culturali
Ipsodaily
- Quotidiano di informazione su fisco, lavoro e impresa N. 14/02/2008
>>
Nella
Finanziaria 2008, coerentemente con l’atto di responsabilità
sottoscritto dall’Italia nella Convenzione ONU, il Governo ha stanziato
nuove risorse per l’integrazione delle persone con disabilità .
I disabili assistiti dalle
associazioni di volontariato che operano sul territorio italiano potranno
presto usufruire infatti di un nuovo parco ferroviario per il trasporto
in Italia e all’estero. L’iniziativa verrà realizzata grazie al
“Fondo per la mobilità dei disabili”, un fondo che è stato istituito
presso il Ministero dei trasporti in accordo con i Ministeri dell’economia
e delle finanze e della salute e con le rappresentanze delle associazioni di
volontariato nazionali.
L’ammontare del Fondo sarà di 5
milioni di euro per il 2008 e di 3 milioni di euro per il 2009 e il 2010. Ad
esso potranno affluire anche le somme derivanti dalle donazioni e dalle
sponsorizzazioni concesse da soggetti sia pubblici che privati.
16/01/2008
>>
Oggetto:
Risposta interrogazioni n.1730- n. 1605 – n. 1678 (accessibilità
alla Reggia di Venaria )
I
giardini della reggia della Venaria Reale sono stati restaurati rispettando
l’antica composizione: il giardino che Amedeo di Castellamonte
realizzò per Carlo Emanuele II a partire da 1672 e il successivo
ampliamento che Michelangelo Garove e Filippo Juvarra condussero per
Vittorio Amedeo II riprendendo gli elementi del nuovo linguaggio dell’arte
che Andre Le Notre aveva elaborato per Luigi XIV a Versailles.
L’intervento
di recupero ha inteso in tal modo di restirtuire alla reggia il suo contesto
territoriale e, insieme, dare testimonianza di giardino barocco che ha
segnato la storia di quell’arte.
Ne
consegue che si sono dovuti rispettare le quote
di quella composizione.
Il dislivello
esistente tra il parco alto e il parco basso rispetta dunque quello
storicamente determinato tra la composizione seicentesca che si estendeva a
nord e ad ovest della reggia, e quella settecentesca che si ampliò sul
terrazzamento più elevato ad ovest.
Le
quote storiche hanno permesso peraltro di ristabilire il naturale andamento
di sgrondo delle acque superficiali garantendo la salubrità degli edifici.
Rispettati
i dati di partenza, il progetto ha cercato comunque di affrontare il tema
del collegamento tra le due parti in modo da garantire l’accessibilità
a tutti.
Posto
che la scala al limite del muro castellamontiano e la rampa che affianca la
fontana d’Ercole sono quelle originarie, riportate in luce con le opere di
scavo (la scala è coperta al momento da una struttura provvisoria), è
stata realizzata a fianco della stessa fontana una nuova rampa di pendenza
tale da poter essere percorsa anche
con una carrozzina.
La
porzione del giardino ove sono collocate le opere del maestro Giuseppe
Penone è facilmente accessibile dal fondo della peschiera e può essere
percorsa in quota per tutta la lunghezza,
unico limite la necessità, per chi abbia raggiunto il limite con una
carrozzina, di tornare a metà del percorso per scendere in prossimità
della fontana. Del resto non esistevano altre soluzioni in quanto la parte
più alta del giardino di Penone si colloca sull’edificio che contiene le
centrali tecnologiche collocato in quel sito per rispettare un infinita
serie di vincoli idrogeologici e tecnici.
La
lamentata eccessiva presenza di ghiaia, che costituisce forse in alcuni
tratti il disturbo maggiore al transito in carrozzina, è invece è un
problema tecnico cui gradualmente si potrà porre rimedio.
Volutamente,
infatti, al tema del manto delle strade è stata data una soluzione
provvisoria.
Terminate
le opere di infrastrutturazione primaria, realizzate le aiuole, messi a
dimora fiori e piante, realizzati i fondi delle strade si è preferito
comporre con ghiaia il manto superficiale in quanto i lavori in corso, sia
nei giardini che nella reggia, determinano la necessità di un continuo
passaggio di mezzi, anche pesanti, che avrebbero danneggiato la sistemazione
definitiva rendendo necessario, a breve termine, un intervento di
manutenzione straordinaria estremamente oneroso.
Terminati
i lavori della reggia, definito l’ambito del cantiere per il secondo
piano, concluse le opere di infrastrutturazione secondaria si potrà invece
completare le strade realizzando uno strato di finitura con spandimento di
polvere di cava, bagnato e
rullato fino alla costipazione.
Si
prevede di poter intervenire sul giardino a fiori e il giardino delle
pergole già per il prossimo anno .
Gianni
Oliva
>>
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti
delle persone con disabilità
Il 28 dicembre 2007 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il
disegno di legge di ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui
diritti delle persone con disabilità, che dovrà ora seguire l'iter
parlamentare.
La prima grande Convenzione internazionale in materia di diritti umani
del Terzo Millennio.
L'Italia - che ha sottoscritto anche il protocollo opzionale di tale
Convenzione – si è impegnata ad accelerarne il più possibile il processo
di ratifica con i necessari interventi legislativi al fine di darrne
concreta applicazione.
Il 30 marzo 2007 a New York, nella sede delle Nazioni Unite, infatti, il
ministro della Solidarietà Sociale, Paolo Ferrero ha firmato, per
l’Italia, la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità
approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006.Convenzione, che riguarda oltre 650 milioni di persone (6 milioni
circa in Italia) che in tutto il mondo sono costrette a convivere con le
difficoltà legate alla loro condizione e alle discriminazioni più diverse,
riafferma i diritti inalienabili che appartengono a ciascun individuo e che
non possono essere negati proprio alla parte più fragile della popolazione.
Principi generali della Convenzione
- il rispetto per la dignità intrinseca, l’autonomia individuale,
compresa la libertà di compiere le proprie scelte, e l’indipendenza
delle persone;
- la non discriminazione;
- la piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società;
- il rispetto per la differenza e l’accettazione delle persone con
disabilità come parte della diversità umana e dell’umanità stessa;
- la parità di opportunità;
- l’accessibilità;
- la parità tra uomini e donne;
- il rispetto dello sviluppo delle capacità dei minori con disabilità
e il rispetto del diritto dei minori con disabilità a preservare la
propria identità.
Leggi
la Convenzione file.pdf
>>
COME FAR
VALERE I PROPRI DIRITTI RISARCITORI DOPO AVER SUBITO UN GRAVE DANNO DA
LESIONE.
Uno dei problemi più rilevanti nell'ambito dell'infortunistica – sia che
si tratti di incidenti stradali che di infortuni sul lavoro – è quello di
far comprendere alle persone che hanno subito un danno quanto sia importante
entrare nella logica di fare valere i propri diritti risarcitori.
Spesso, infatti, accade che la vittima di un incidente che abbia subito
rilevanti menomazioni sia portata ad “allontanare” l’idea di aver
subito un danno e – per una sorta di scaramanzia – non voglia nemmeno
pensare che la lesione possa essere permanente ed irreversibile. Questo
atteggiamento mentale – dovuto anche alla naturale depressione psicologica
che accompagna eventi così gravi – induce conseguentemente la parte lesa
a non prendere tempestivamente in considerazione l’aspetto della vicenda
legato alla prospettiva risarcitoria. Ciò può causare gravi pregiudizi.
Capita spesso all’avvocato di non riuscire ad operare al meglio per
aiutare persone gravemente invalide (e che avrebbero avuto diritto a somme
rilevanti di risarcimento) soltanto perché le stesse si sono rivolte a lui
in ritardo.
E’ dunque fondamentale rivolgersi in tempo utile ad un tecnico, ad un
avvocato, che faccia valere i diritti dell'infortunato. Ed è indispensabile
che la persona danneggiata contatti l’avvocato entro TRE MESI dalla data
dell'incidente stradale o dell’infortunio (infortunio sul lavoro che deve
essere indennizzato anche quando verificatosi in itìnere, cioè mentre ci
si stava recando sul posto di lavoro o, dal posto di lavoro, si stava
rientrando presso la propria abitazione utilizzando la via più breve).
L’avvocato, e questo è un altro punto fondamentale, deve essere esperto
in infortunistica, possibilmente specializzato anche in diritto penale.
Perché?
Perché l'avvocato penalista potrà ovviamente intraprendere anche il
percorso penale, che è in genere più breve e meno costoso, così da
ottenere il congruo risarcimento per il proprio assistito.
Perché si deve contattare questo avvocato e perché occorre farlo entro tre
mesi?
E’ noto che chi, direttamente (mediante azione) o indirettamente (mediante
un’omissione: ad esempio non ottemperando alla normativa
antinfortunistica), provochi lesioni ad una persona, è colpevole del
delitto di lesioni personali colpose (art. 590 c.p.). Il riconoscimento di
tale reato da parte del Giudice penale produce, come diretta conseguenza, la
condanna al risarcimento economico del danno in favore della parte lesa (in
particolare i danni morali devono essere risarciti quando siano diretta ed
immediata conseguenza di reato; altrimenti il riconoscimento di questo
importante diritto trova ostacoli di complessa soluzione giuridica).
Il delitto di lesioni colpose è però perseguibile solo ed esclusivamente
se la persona che ha subito la lesione ha presentato querela entro tre mesi
dall’incidente (o anche dall’infortunio sul lavoro, se le lesioni
abbiano una prognosi non superiore a 40 giorni o se la colpa del datore di
lavoro sia generica, ossia non legata alla violazione della specifica
normativa antinfortunistica).
Decorsi pertanto i tre mesi senza che sia stata presentata querela, il
percorso penalistico non è più praticabile e, per ottenere il risarcimento
dei danni, occorre necessariamente iniziare un'azione avanti il Giudice
Civile.
Perché il percorso penale è più vantaggioso, meno costoso, meno rischioso
e molte volte più breve rispetto a quello puramente civile?
E' più vantaggioso perché:
• Nel procedimento penale la persona infortunata può testimoniare
(pertanto la sua dichiarazione ha valore di prova); nel procedimento civile,
al contrario, l'infortunato non può assumere la veste di testimone (e la
sua versione dei fatti vale quanto quella di controparte).
E' meno costoso perché:
• Nell’ambito del procedimento penale le spese per le indagini, gli
accertamenti, le consulenze/perizie volte a stabilire come sia accaduto
l'incidente o l'infortunio, sono a carico dello Stato.
Nell’ambito del procedimento civile, invece, tutte le spese per iniziare
la causa, per le indagini, per le Consulente Tecniche d’Ufficio, per
qualsivoglia accertamento, devono essere anticipate dall’infortunato (e si
tratta, spesso, di somme non indifferenti).
E' meno rischioso perché:
• Nel procedimento penale, anche qualora si accerti che la responsabilità
dell'incidente sia ascrivibile unicamente alla persona infortunata, le spese
del procedimento restano comunque a carico dello Stato.
Nel procedimento civile, se si accerta che la responsabilità
dell’incidente è unicamente della persona infortunata, allora la stessa
corre il rischio di pagare non solo le spese del procedimento, ma anche
tutte le spese sostenute dall’avversario.
E' generalmente più breve perché
• II procedimento penale si risolve spesso in tempi relativamente più
brevi di quello civile, né pregiudica il proseguimento delle richieste
risarcitorie in sede civile (in qualsiasi momento il legale lo giudichi
opportuno).
Deve essere tenuto presente, infine, che l'infortunato – anche se ritiene
di essere l'unico responsabile dell'infortunio o dell’incidente occorsogli
– deve comunque rivolgersi all’avvocato esperto in infortunistica; sarà
lui a valutare se vi sono possibilità di risarcimento oppure no, indicando
la strada da percorrere.
Infatti spesso l’avvocato ottiene risarcimenti anche importanti per
persone che erano convinte di non averne alcun diritto, se non altro perché
riescono a dimostrare l’esistenza di un concorso di colpa. (I legali cui
da tempo si appoggia il Coordinamento, ad esempio, hanno ottenuto un
rilevante risarcimento per una signora che, essendo caduta autonomamente
dallo ski-lift, era convinta di essere l’unica responsabile delle proprie
lesioni, mentre nel corso del procedimento sono emerse gravi manchevolezze
dei gestori della sciovia perché l’impianto di risalita non era a norma
di legge).
Vale la pena, infine, ricordare due particolari di non secondaria
importanza:
1) le spese legali sono a carico del soccombente (di chi ha causato il
danno). Pertanto, poiché ormai quasi tutti sono coperti da assicurazione,
tali spese saranno normalmente a carico delle varie compagnie assicuratrici.
2) la querela può sempre essere ritirata dopo l'avvenuto risarcimento del
danno, evitando così – se lo si desidera – che il responsabile delle
lesioni subisca una condanna penale.
Studio Legale Merlone
Merlone Avv. Giorgio
10138 Torino (TO) - Via Cavalli, 38
TEL. 011.4334444
FAX 011.4347050
>>
CIRCOLAZIONE STRADALE
08/02/2008
Anche agli invalidi è vietato parcheggiare negli spazi riservati agli
autobus
La Cassazione ha bocciato il verdetto col quale un giudice di pace aveva
annullato la multa che la polizia municipale del luogo aveva irrogato ad una
donna per aver parcheggiato l'auto, che pur esponeva il contrassegno degli
invalidi, in una zona riservata a bus. Gli ermellini hanno infatti sostenuto
che anche agli invalidi, possessori di contrassegno, è vietato parcheggiare
nello spazio riservato agli autobus.
La pronuncia si colloca nel solco di una precedente giurisprudenza che già
aveva ritenuto applicabile il divieto di sosta sulle strisce pedonali anche
ai disabili, nell'ottica di limitare i casi di intralcio e pericolo alla
circolazione: questo, infatti, l'obiettivo fortemente perseguito dal
legislatore del 1992 che ha introdotto nel codice della strada l'art. 158.
Le situazioni di grave intralcio e di pericolosità
Invero, a confortare la tesi del Palazzaccio interviene anche il combinato
disposto degli artt. 3, 4, 5 e 6 del d.P.R. n. 384/1978, riguardante
l'abolizione delle "barriere architettoniche" e la disciplina
delle
situazioni emarginanti, al fine di facilitare la vita di relazione alle
persone con problemi di movimento: tale normativa prevede espressamente che
ai veicoli al servizio di persone invalide devono essere accordate tutte le
possibili facilitazioni di spostamento e sosta nei centri abitati, a
condizione che detti veicoli non costituiscano grave intralcio al traffico e
non determinino effettive situazioni di pericolosità, identificate proprio
dalle violazioni dei commi 1, 2 e 3 del già citato art. 158.
È utile ancora ricordare che gli stessi permessi per disabili, nella parte
posteriore, prevedono uno specifico avviso in base al quale: "il
titolare
del presente contrassegno è autorizzato a sostare nelle zone vietate ed in
quelle regolarmente senza limiti di tempo e a circolare e sostare nelle zone
a traffico limitato, senza recare intralcio alla circolazione e col rispetto
di tutte le norme di cui all'art. 158 del codice della strada".
Cass. civ., Sentenza 22 Gennaio 2008 , n. 1272
>>
Gli invalidi, ai quali un comune d’Italia
abbia rilasciato il contrassegno per circolare in zone a traffico limitato,
possono utilizzare lo stesso per la circolazione e la sosta con qualsiasi
veicolo in tutto il territorio nazionale.
Così ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione, seconda sezione
civile, con la sentenza 16 gennaio 2008, n. 719.
Il caso ha riguardato un invalido civile, in possesso del relativo
contrassegno speciale, rilasciato da parte del Comune di Milano, sanzionato
per aver guidato nella zona a traffico limitato della città di Roma,
poiché la targa del proprio autoveicolo non era ancora stata inserita
nell'elenco dei veicoli autorizzati all'accesso in detta zona.
La Corte, a cui l’interessato si è rivolto dopo che il Giudice di pace
aveva rigettato la sua opposizione, ha accolto il ricorso dell’invalido
sulla base delle seguenti considerazioni.
Innanzitutto l’Alto Consesso ha premesso che in base agli artt. 12 ed
11, 1° 2° co., del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, alle persone
detentrici dello speciale contrassegno è consentita la circolazione e la
sosta del veicolo al loro specifico servizio nelle zone a traffico limitato
e nelle aree pedonali urbane, a condizione che vi sia stato autorizzato
l'accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l'espletamento di
servizi di trasporto di pubblica utilità.
Inoltre, ha continuato la Corte, l'autorizzazione – resa nota mediante
l’apposito "contrassegno invalidi" – è strettamente
personale, non è vincolata ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto
il territorio nazionale.
Il solo onere per la persona invalida, conclude il Collegio, è quello di
esporre tale contrassegno sul veicolo, quale elemento sufficiente per
denotare la destinazione attuale dello stesso al suo servizio, senza
necessità che il contrassegno contenga un qualche riferimento alla targa
del veicolo sulla quale in concreto la persona invalida si trova a
viaggiare.
(Altalex, 25 gennaio 2008. Nota di Gesuele Bellini)
leggi
sentenza
>>
Deliberazione della Giunta Regionale 23
luglio 2007, n. 4-6467
Accantonamento per contributi a persone
con grave disabilità per l’acquisto di strumenti tecnologicamente
avanzati, rivolti all’autonomia e all’inclusione sociale. Cap. 23239 del
Bilancio 2007 - Euro 100.000,00. Prenotazione sul bilancio pluriennale per
l’anno 2008 di Euro 500.000,00 e per l’anno 2009 Euro 1.400.000,00.
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi...
delibera
1) di approvare:
- per le motivazioni indicate in premessa, la concessione di un contributo a
favore di persone disabili per l’acquisto di dispositivi ausiliari secondo
il contenuto di cui agli allegati A) B) C) parti integrati e sostanziali
dell’atto.
2) di stabilire:
- che l’iniziativa, per l’anno 2007, riveste carattere sperimentale e
che la lettura dei bisogni espressi dalle richieste costituiranno guida per
ulteriori successivi provvedimenti;
3) di accantonare ed assegnare la somma di Euro 100.000,00 sul capitolo
23239/2007 (Acc.101165) alla Direzione Controllo delle Attività Sanitarie;
di prenotare sul Bilancio pluriennale per gli anni 2008/2009,
rispettivamente Euro 500.000,00 (P. 100041) ed Euro 1.400.000,00. (P.
100021)
4) di incaricare la Direzione Controllo delle Attività Sanitarie di
verificare l’applicazione sperimentale delle sopra riportate modalità;
5) di incaricare la Direzione 29 Controllo delle Attività Sanitarie di
adottare tutti gli ulteriori adempimenti necessari e conseguenti.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del
D.P.G.R. n. 8/R/2002
(omissis)
allegato-A.pdf
allegato-B.pdf allegato-C.pdf
>>
PROPOSTA
DI REGOLAMENTO DEL SERVIZIO
DI TRASPORTO DESTINATO A PERSONE ASSOLUTAMENTE IMPEDITE ALL'ACCESSO E ALLA
SALITA SUI MEZZI PUBBLICI DI TRASPORTO E AI CIECHI ASSOLUTI
Leggi
Documento .doc
>>
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